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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20274/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva accertato la simulazione relativa per interposizione fittizia della compravendita del 27 aprile 2000 (venditore Angelo Marzio, acquirente formale Irene Saccomanno), ritenendo che il reale acquirente fosse Alessandro Saccomanno il quale avrebbe utilizzato somme indebitamente appropriate dalla madre della controparte. In Cassazione Irene deduce violazioni di legge e vizi di motivazione relativi all'apprezzamento della prova (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), contestando la valutazione delle presunzioni e delle prove documentali (fatture, pagamenti, immissione nel possesso), l'interpretazione delle risposte rese in interrogatorio formale e la corretta applicazione delle norme su simulazione, presunzioni e onere della prova (artt. 15 e 1417 c.c.; artt. 2727-2729 e 2697 c.c.; artt. 230-232 e 115-116 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi formali e di metodo: il ricorso mescolava profili eterogenei (violazione di norme di diritto e critica sulla valutazione del fatto) e sostanzialmente chiedeva una rinnovata valutazione del materiale probatorio, competenza del giudice di merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul divieto di trasformare il ricorso in un terzo grado di merito e sull'insindacabilità della valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata a rifondere le spese di Cassazione a favore di Maria Francesca Mola (liquidate in € 5.700,00 più € 200,00 per esborsi e accessori di legge). Le spese nei confronti dell'Eredità giacente di Alessandro Saccomanno e di Elena Carmela Assunta Lutrino sono state compensate integralmente. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13 comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 5

    La Corte ha richiamato il divieto di cumulo incompatibile di censure con riferimento alle diverse ipotesi di cui all'art. 360 (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione/omessa motivazione), ritenendo inammissibile il ricorso che mescola profili non coerenti e che mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come principi generali sulle fonti della prova e sulle prove atipiche; la Corte ha ricordato che l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice del merito.

  • artt. 230, 231 e 232 c.p.c. (interrogatorio formale)

    La ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva una diversa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, poiché compete al giudice di merito.

  • artt. 2733 e 2734 c.c. (confessione)

    Norme richiamate rispetto al valore della confessione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse un errore di diritto nell'apprezzamento della confessione da parte del giudice d'appello.

  • art. 15 e art. 1417 c.c. (simulazione/validità del negozio)

    Richiamate in relazione alla disciplina della simulazione e delle azioni esercitabili da terzi creditori; la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente la prova indiziaria della simulazione, decisione non sindacabile in Cassazione sul piano probatorio.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. (presunzioni)

    Le norme sulle presunzioni sono state richiamate: la Corte territoriale ha utilizzato presunzioni e indizi per accertare la simulazione; la Cassazione ha ritenuto non ammissibile la riconsiderazione di tale valutazione.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Richiamato rispetto alla distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha osservato che il ricorso chiedeva di riformare la valutazione probatoria del giudice di merito anziché contestare un errore di diritto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato in merito alla possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, la cui spettanza verrà verificata dall'amministrazione giudiziaria.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176) e art. 8 comma 8 D.L. 29 dicembre 2022, n.198

    Richiamate per motivare il rito camerale senza discussione orale: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza intervento delle parti ai sensi della normativa emergenziale e delle proroghe.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere utilizzato per ottenere una rinnovata valutazione delle prove o dell'attendibilità delle dichiarazioni, che restano riservate al giudice di merito.
  • Non è ammessa la mescolanza di censure incompatibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; il ricorrente deve individuare con chiarezza il vizio di diritto dedotto e non limitarsi a una generica critica probatoria.
  • La prova della simulazione relativa può essere fondata su presunzioni e indizi, e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le doglianze sull'apprezzamento dell'interrogatorio formale o della confessione devono essere circostanziate e non possono consistere in una semplice richiesta di rivalutazione del contenuto dichiarativo.
  • In caso di soccombenza in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e, in presenza dei presupposti, essere tenuto al versamento integrativo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.

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