Cassazione Civile, Sentenza n. 20280/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancata iscrizione a ruolo e mancata costituzione nei termini. In particolare Egle Toia sosteneva che l'atto notificato il 16 aprile 2014, pur denominato atto di citazione in appello in riassunzione, dovesse qualificarsi come autonoma nuova citazione in appello ai sensi dell'art. 358 c.p.c., e non come mero atto di riassunzione dell'appello originario improcedibile; perciò chiedeva che tale atto fosse ritenuto valido come nuova impugnazione e che il giudizio di gravame proseguisse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'atto del 16 aprile 2014, esaminato nel suo contenuto sostanziale e non in base alla denominazione, costituisse una nuova e autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c., e non un atto di riassunzione volto a rimuovere l'improcedibilità dell'appello precedente. Perciò la sentenza impugnata del Tribunale di Termini Imerese è stata cassata e la causa rinviata al medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato per il riesame, con disposizione relativa anche alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
Stabilisce che la mancata costituzione nei termini dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale improcedibilità è automatica e non può essere sanata con la riassunzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
art. 347 c.p.c.
Regola le formalità e i termini per la costituzione in appello (iscrizione a ruolo e deposito del fascicolo). La Corte ha evidenziato che il mancato rispetto di tali formalità determina l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348.
art. 165 c.p.c.
Richiamato come norma richiamata dall'art. 347 in relazione alle 'forme' e ai 'termini' del procedimento avanti il tribunale; la Corte ha chiarito che il richiamo a forme e termini mira agli articoli pertinenti e non a consentire una costituzione tardiva.
art. 358 c.p.c.
Consente la riproposizione ex novo dell'impugnazione con una nuova notifica. La Corte ha ritenuto che l'atto del 16 aprile 2014 fosse idoneo a costituire una nuova impugnazione autonoma ai sensi di questa norma.
art. 375 comma 1 n. 5 c.p.c.
Norma citata rispetto all'ipotesi di manifesta infondatezza e alle procedure di definibilità; la Corte ha escluso l'applicazione della definibilità per manifesta infondatezza e ha rimesso la decisione alla pubblica udienza per approfondimento.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alle forme di definizione del ricorso per manifesta infondatezza. La Corte ha valutato inizialmente la possibilità ma poi ha escluso la manifesta infondatezza della questione circa la qualificazione dell'atto come riassunzione o nuova impugnazione.
art. 307 comma 1 c.p.c.
Norma sulla riassunzione del processo; la Corte ha ribadito che l'istituto della riassunzione non può essere utilizzato per sanare l'improcedibilità dell'appello determinata dalla mancata costituzione nei termini ai sensi dell'art. 348.
art. 171 comma 2 c.p.c.
Norma che agevola la costituzione tardiva in alcune ipotesi; la Corte ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'effetto di improcedibilità previsto dall'art. 348, escludendo la possibilità di applicarla per sanare la mancata costituzione.
art. 325 c.p.c.
Riferito nel principio che la notifica di una nuova impugnazione produce conoscenza legale della decisione e fa decorrere il termine breve per le conseguenti attività; la Corte ha richiamato l'effetto della notifica di una autonoma nuova impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Norma sul termine per proporre l'appello; citata nei fatti relativi alla prima appello notificato il 2 aprile 2014 nel termine ex art. 327 comma 1.
art. 335 c.p.c.
Norma sulla riunione di più impugnazioni avverso la stessa decisione; la Corte ha richiamato il principio che due impugnazioni autonome dovranno essere riunite e decise con distinti capi di pronuncia.
Massime di principio
- La mancata iscrizione a ruolo e la mancata costituzione nei termini determinano l'improcedibilità automatica dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; tale improcedibilità non può essere sanata tramite la riassunzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
- È possibile proporre una nuova impugnazione ex art. 358 c.p.c. dopo che la precedente impugnazione è stata dichiarata improcedibile, ma la nuova notifica deve avere contenuto e struttura tali da configurarla come autonoma impugnazione e non come mera rinotifica dell'originario atto.
- Per qualificare un atto come nuova impugnazione occorre valutare il contenuto sostanziale: indicazione di parti del provvedimento impugnato, motivazione censoria, conclusioni di riforma e fissazione di udienza sono elementi indicativi di autonoma impugnazione.
- La denominazione formale dell'atto (ad esempio uso del termine riassunzione) non è decisiva: conta la portata sostanziale dell'atto notificato.
- La notifica di una nuova impugnazione produce conoscenza legale della decisione e fa decorrere i termini utili per gli effetti inerenti (art. 325 c.p.c.); inoltre, due impugnazioni autonome avverso la stessa sentenza vanno riunite e decise con distinti capi di pronuncia.
- Prima di dichiarare la manifesta infondatezza di un ricorso o di adottare forme di definizione accelerate, il giudice deve verificare se sussista un dubbio serio circa la qualificazione sostanziale dell'atto (riassunzione versus nuova impugnazione) e, in caso di dubbio, approfondire la questione in pubblica udienza.
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