Cassazione Civile, Sentenza n. 20265/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Consorzio avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del Tribunale di Roma. Il Consorzio sosteneva che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'ordinanza non fosse appellabile alla stregua dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, senza tener conto del principio di apparenza e della concreta qualificazione del rito adottato dal giudice (ovvero che il Tribunale aveva deciso in base al rito sommario codicistico ex art. 702-bis e non secondo la speciale procedura di cui all'art. 14). Si contestava quindi la falsa individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e la conseguente inammissibilità dichiarata in via apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo unico: ha affermato che l'individuazione del rimedio impugnatorio deve fare riferimento al rito concretamente applicato dal giudice (principio di apparenza). Essendo l'ordinanza del Tribunale stata resa secondo il rito ex art. 702-bis c.p.c. (con decisionalità estesa oltre la mera quantificazione tariffaria e con decisione monocratica), il rimedio corretto era l'appello ex art. 702-quater c.p.c. La sentenza impugnata (n. 6262/2018) è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche esaminato gli effetti della dichiarazione di fallimento intervenuta in corso di giudizio, confermando che il curatore può proporre o proseguire l'impugnazione nei limiti previsti dalla legge fallimentare.
Norme richiamate
Il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza richiamando espressamente il rito sommario ex art. 702-bis; la Cassazione ha valutato che la concreta scelta del rito da parte del giudice determina il corrett o mezzo di impugnazione in base al principio di apparenza
Regime di impugnazione (appello) delle ordinanze rese ai sensi dell'art. 702-bis; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse il rimedio esperibile proprio perché l'ordinanza era stata resa secondo il rito codicistico
La Corte d'appello aveva ritenuto che l'ordinanza non fosse appellabile sulla base di questa norma che disciplina la speciale procedura per talune controversie; la Cassazione ha invece osservato che, nella fattispecie, il rito applicato non era quello speciale di cui all'art. 14, perciò la valutazione della Corte d'appello era errata
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di norme di diritto): la suprema corte ha rilevato la violazione normativa nella qualificazione del rito e nell'individuazione del mezzo di impugnazione
Norma richiamata nel motivo in relazione all'individuazione del rimedio impugnatorio e alle regole sul procedimento d'appello; la Cassazione ha valutato in termini di errata applicazione delle regole di impugnazione
Richiamata in relazione agli effetti del fallimento sul processo: la Corte ha rilevato che l'instaurazione del fallimento non determina automaticamente l'interruzione del processo di legittimità in questa fattispecie
art. 96, comma 3 legge fallimentare
La disposizione è stata interpretata nel senso che, quando il credito verso il fallito è stato già accertato con sentenza, il curatore può proporre o proseguire l'impugnazione nei modi ordinari per contestare tale credito; si prevede l'ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento
Norma richiamata nella vicenda come disciplina speciale citata nelle conclusioni difensive; tuttavia la Corte ha ritenuto che la concreta qualificazione del rito non avesse fatto ricorso alla speciale procedura invocata
principio di apparenza (giurisprudenziale)
Principio consolidato secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere effettuata rispetto al rito concretamente seguito dal giudice; tutela l'affidamento della parte nella procedura applicata dal giudice e giustifica l'uso dell'appello se il giudice ha sostanzialmente adottato il rito corrispondente
Massime di principio
- Per individuare il corretto mezzo di impugnazione occorre fare riferimento al rito concretamente applicato dal giudice (principio di apparenza), non alla mera etichetta o a una successiva qualificazione formale
- Se il giudice decide secondo il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. ma la decisione investe questioni di merito o danni extracodicistici, l'appello ex art. 702-quater c.p.c. è lo strumento corretto per impugnare
- La composizione del giudice (monocratica vs collegiale) può essere indizio rilevante per stabilire quale procedimento il giudice abbia ritenuto di applicare
- In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta in corso di giudizio, il curatore può proporre o proseguire l'impugnazione per contestare crediti già accertati con sentenza, ai sensi dell'art. 96 l. fall.
- Le corti di merito devono verificare la sostanza del procedimento e motivare adeguatamente se ritengono di applicare una procedura speciale (es. art. 14 d.lgs. 150/2011); la mancata valutazione sostanziale può costituire motivo di cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20218/2023 del 14/07/2023
- Sentenza civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20266/2023 del 14/07/2023
- Sentenza civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20274/2023 del 14/07/2023
- Sentenza civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20280/2023 del 14/07/2023
- Sentenza civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20282/2023 del 14/07/2023
- Sentenza civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20335/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →