Cassazione Civile, Sentenza n. 20218/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello del Comune relativo al diniego di rimborso per presunte eccedenze corrisposte sul canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) per il periodo 2002-2015 (totale € 426.117,18). Questione centrale: se il Comune avesse effettivamente introdotto il CIMP (con la conseguente limitazione della tariffa rispetto all'ICP del +25%) oppure si fosse limitato ad applicare un canone di locazione/occupazione degli spazi pubblici cumulabile con l'ICP e non soggetto al limite del 25%. Il ricorso denunciava errata applicazione delle norme che disciplinano la sostituzione dell'ICP con il CIMP e la cumulabilità dei canoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: l'istituzione del CIMP richiede l'adozione di un apposito regolamento comunale conforme ai criteri dell'art. 62 d.lgs. 446/1997; tale regolamento non poteva essere surrogato dal Piano Generale degli Impianti (PGI), che ha natura di atto generale non normativo e ha solo valore programmatico. L'atto (ordinanza/delibera) con cui si era tentata l'introduzione/operatività del CIMP è stato annullato in sede amministrativa con efficacia erga omnes, quindi la disciplina previgente dell'ICP è rimasta operativa anche dopo il 1° gennaio 2002. Ne consegue che il canone di locazione/occupazione dei luoghi pubblici è cumulabile con l'ICP e non soggetto al limite del 25% previsto per la tariffa del CIMP (che trova applicazione solo se il CIMP è validamente istituito). La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania) in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 62
«I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione ... dell'imposta comunale sulla pubblicità ... sottoponendo le iniziative pubblicitarie ... ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. ... determinazione della tariffa ... in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ...»
La sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'adozione di un regolamento comunale (art. 52 d.lgs. 446/1997). Il limite del +25% si applica solo se il CIMP è validamente istituito mediante regolamento; in mancanza di tale regolamento il CIMP non opera e rimane l'ICP.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 5
Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari ... effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche ... in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico.
Sottolinea l'identità sostanziale del presupposto tra ICP e CIMP: attività pubblicitaria che incide sull'arredo urbano/ambiente rientra in entrambi i prelievi.
legge 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 10, comma 5, lett. b (modifica art. 62)
Modifica volta ad aggiungere che la tariffa CIMP 'non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ... deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione'.
Specificazione normativa del vincolo di correlazione fra tariffe ICP pregresse e tariffa CIMP; applicabile solo se il CIMP è stato regolarmente istituito.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 9, comma 7
«Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione ...»
La normativa esprime la possibile cumulabilità tra ICP e prelievi per occupazione di suolo pubblico (TOSAP/COSAP o canoni concessori).
legge 27 dicembre 2019, n. 160 - commi 816-847
I commi istituiscono dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, destinato a sostituire TOSAP, COSAP, ICP, diritto sulle pubbliche affissioni, CIMP e altri canoni.
Norma che riorganizza la materia a regime dal 1° gennaio 2021 prevedendo un canone unico, ma non incide retroattivamente sulla validità degli atti (regolamenti/ordinanze) anteriori alla effettiva entrata in vigore.
D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 639 - art. 18 (richiamato)
Disposizione nella previgente disciplina che prevedeva cumulabilità tra imposta e canoni/tributi per occupazione di beni comunali.
Riferimento storico che conferma il principio generale di cumulabilità tra imposte sulla pubblicità e canoni/diritti per l'occupazione di aree comunali.
Massime di principio
- La sostituzione dell'ICP con il CIMP si perfeziona solo con l'adozione di un regolamento comunale conforme ai criteri dell'art. 62 d.lgs. 446/1997; il Piano Generale degli Impianti (PGI) non può sostituirne il valore normativo.
- Se l'atto regolamentare che istituisce il CIMP viene annullato (o non è mai stato validamente adottato), resta in vigore la disciplina previgente dell'ICP anche dopo la data programmata per l'introduzione del CIMP.
- La limitazione della tariffa al +25% rispetto all'ICP opera solo se il CIMP è stato validamente istituito tramite regolamento; non trova applicazione se il Comune non ha legittimamente introdotto il CIMP.
- ICP/CIMP e TOSAP/COSAP o canoni concessori hanno presupposti e nature diverse e, di regola, sono cumulabili; la previsione legislativa esprime la compatibilità salvo diversa e specifica previsione regolamentare.
- Nel verificare la legittimità di tributi locali e canoni è essenziale controllare la sussistenza, il contenuto e la vigenza degli atti amministrativi (regolamenti, delibere, ordinanze) e l'eventuale annullamento giurisdizionale con efficacia erga omnes.
- Gli operatori e i concessionari che intendano richiedere rimborsi o contestare richieste devono documentare lo stato normativo del Comune (esistenza o annullamento del regolamento CIMP, delibere tariffarie, PGI e provvedimenti amministrativi) per stabilire quale regime (ICP vs CIMP) fosse operante nel periodo contestato.
- L'introduzione normativa del canone unico patrimoniale (dal 2021) riorganizza i prelievi in via prospettica ma non modifica automaticamente le situazioni giuridiche pregresse legittimate o invalidate da atti amministrativi anteriori.
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