Cassazione Civile, Ordinanza n. 24239/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, originariamente emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e poi notificato al ricorrente dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: 1) la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe adeguatamente risposto alle sue difese; 2) non fosse legittimo trasferire automaticamente a lui, quale socio accomandante, la pretesa fiscale della società estinta, sia perché sarebbe stato necessario un autonomo avviso a lui notificato con specifica motivazione, sia perché l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non sarebbe applicabile retroattivamente; 3) in ogni caso non potevano essergli addebitate le sanzioni irrogate alla società. L'Agenzia delle Entrate resistette con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha respinto i primi due. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale". Ha poi confermato che, in caso di cancellazione di una società di persone, i rapporti tributari si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote, per effetto del principio di trasparenza e del fenomeno successorio sui generis riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 alla vicenda, perché la cancellazione della società era avvenuta nel 2011, prima dell'entrata in vigore della norma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro della censura di motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato sulla forma della motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale denunciato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro delle censure di violazione di legge
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
ritenuto norma sostanziale e non processuale, applicabile solo per il futuro e non alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore
richiamato quale base del principio di trasparenza delle società di persone e dell'imputazione del reddito ai soci
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di specifica notificazione ai soci
richiamato per contestare l'addebito delle sanzioni al socio
art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003
richiamato per contestare l'addebito delle sanzioni al socio
richiamato nel contesto della disciplina dell'estinzione della società e degli effetti della cancellazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è censurabile per vizio di nullità solo quando sia mancante, del tutto apparente o talmente incongrua da non consentire il controllo del ragionamento decisorio, cioè al di sotto del "minimo costituzionale".
- Nella cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i rapporti tributari pendenti si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, in applicazione del principio di trasparenza e del fenomeno successorio sui generis riconosciuto dalla giurisprudenza.
- Il socio di una società di persone estinta può essere chiamato a rispondere del debito tributario sociale in quanto successore e/o coobbligato, senza che sia necessario un nuovo e autonomo accertamento se la pretesa deriva dal rapporto già riferibile alla società.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle cancellazioni societarie anteriori alla sua entrata in vigore.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito che presuppongono accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotti nei gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
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