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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24239/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, originariamente emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e poi notificato al ricorrente dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: 1) la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe adeguatamente risposto alle sue difese; 2) non fosse legittimo trasferire automaticamente a lui, quale socio accomandante, la pretesa fiscale della società estinta, sia perché sarebbe stato necessario un autonomo avviso a lui notificato con specifica motivazione, sia perché l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non sarebbe applicabile retroattivamente; 3) in ogni caso non potevano essergli addebitate le sanzioni irrogate alla società. L'Agenzia delle Entrate resistette con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha respinto i primi due. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale". Ha poi confermato che, in caso di cancellazione di una società di persone, i rapporti tributari si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote, per effetto del principio di trasparenza e del fenomeno successorio sui generis riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 alla vicenda, perché la cancellazione della società era avvenuta nel 2011, prima dell'entrata in vigore della norma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile per vizio di nullità solo quando sia mancante, del tutto apparente o talmente incongrua da non consentire il controllo del ragionamento decisorio, cioè al di sotto del "minimo costituzionale".
  • Nella cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i rapporti tributari pendenti si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, in applicazione del principio di trasparenza e del fenomeno successorio sui generis riconosciuto dalla giurisprudenza.
  • Il socio di una società di persone estinta può essere chiamato a rispondere del debito tributario sociale in quanto successore e/o coobbligato, senza che sia necessario un nuovo e autonomo accertamento se la pretesa deriva dal rapporto già riferibile alla società.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle cancellazioni societarie anteriori alla sua entrata in vigore.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito che presuppongono accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotti nei gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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