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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24146/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2002, maggiori imposte determinate con metodo induttivo. L'accertamento si fondava sulla differenza tra rimanenze finali di un anno e rimanenze iniziali dell'anno successivo, ritenuta indice di vendite "in nero", e sull'applicazione di una percentuale di ricarico del 13% già utilizzata nell'anno precedente. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo la percentuale di ricarico all'8%; la CTR aveva confermato. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame dei vizi logici dell'accertamento; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 39 d.P.R. n. 600/1973 per asserita erronea presunzione di vendita "a nero"; (3) ulteriore vizio di motivazione per la conferma della percentuale di ricarico e per la mancata considerazione delle peculiarità del caso concreto; (4) violazione dell'art. 113 c.p.c. e nullità della sentenza per pretesa valutazione equitativa della percentuale di ricarico; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione in ordine all'affermazione che le merci non rinvenute in magazzino erano state smaltite in discarica.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha anzitutto ritenuto infondata l'eccezione preliminare dell'Agenzia sull'inammissibilità per intervenuta cancellazione della società, affermando che, trattandosi di società di persone, i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, legittimati ad agire in proprio quale coobbligati solidali e successori ex lege. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo e il terzo per difetto di specificità e autosufficienza, il secondo perché non prospettava una violazione di legge ma una mera congettura in fatto, il quarto per difetto di interesse poiché la decisione contestata era in realtà favorevole alla contribuente e non costituiva un giudizio equitativo sostitutivo, il quinto ancora per difetto di specificità e per mancata indicazione della rilevanza processuale della doglianza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per difetto di specificità o di interesse.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per vizi di motivazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure perché generiche e prive di autosufficienza.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare l'uso di presunzioni nell'accertamento fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per contestare la presunzione di vendite non contabilizzate.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per l'accertamento induttivo; la Corte ha ribadito che, nel caso di accertamento induttivo puro, opera una presunzione favorevole all'ufficio e la prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato per lamentare una pretesa valutazione equitativa; la Corte ha escluso che vi fosse stata equità sostitutiva, trattandosi di valutazione estimativa.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per il principio di non contestazione; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata specificazione della deduzione in appello e della sua decisività.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte ha qualificato la doglianza come mera questione di fatto, non come effettiva violazione dei canoni presuntivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure che denunciano vizi di motivazione o nullità della sentenza devono essere specifiche, autosufficienti e corredate dall'indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; la genericità comporta inammissibilità.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una mera contestazione fattuale o in una diversa lettura del materiale probatorio, perché in cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito.
  • In tema di accertamento induttivo puro, la presunzione favorevole all'ufficio sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
  • La doglianza relativa a una presunta valutazione equitativa è inammissibile quando la decisione censurata abbia in realtà contenuto estimativo e risulti persino favorevole alla parte che la impugna, difettando l'interesse ad agire.
  • La violazione del principio di non contestazione deve essere allegata in modo puntuale, indicando dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e quale concreta nullità processuale ne derivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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