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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24143/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2005-2008, emessi ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 sulla base di indici di maggiore capacità di spesa, tra cui un'autovettura Mercedes e un'imbarcazione a motore. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento degli avvisi perché la CTR aveva ritenuto interrotto il contraddittorio endoprocedimentale senza un atto formale, nonostante la richiesta di un colloquio conclusivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, perché per gli anni in questione la norma non prevedeva l'obbligo del contraddittorio preventivo né la nullità per la sua omissione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il contraddittorio si sarebbe comunque svolto mediante scambio documentale, senza necessità di forma orale; 3) violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la motivazione degli avvisi era sufficiente e che non era richiesta una confutazione analitica delle osservazioni del contribuente. Il contribuente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse errato nel fondare la nullità degli avvisi sulla sola asserita omissione del contraddittorio. Ha precisato che, per il periodo d'imposta considerato, l'art. 38, comma 4, non prevedeva espressamente un obbligo generalizzato di previo contraddittorio né la nullità della sua eventuale omissione; inoltre, il principio affermato dalle Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale riguardava gli accertamenti standardizzati (parametri e studi di settore) e non automaticamente gli accertamenti sintetici fondati su indici di capacità contributiva. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se vi fosse stato uno scambio epistolare idoneo a realizzare il contraddittorio, circostanza che l'Agenzia aveva dedotto ma che la sentenza impugnata non aveva esaminato. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite in appello.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    nel testo vigente per gli anni di imposta in questione

    per gli anni considerati non prevedeva l'obbligo del previo contraddittorio con il contribuente né sanzionava con la nullità la sua inosservanza

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    la motivazione dell'avviso di accertamento deve esporre le ragioni poste a base della rettifica, ma non richiede una specifica confutazione di tutte le controdeduzioni del contribuente

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati formulati come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 11, comma 8, d.l. n. 50/2017

    richiamato solo per la precedente sospensione del giudizio in pendenza di richiesta di definizione agevolata

  • Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2009 n. 26635

    il principio sull'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale riguarda gli accertamenti standardizzati mediante parametri o studi di settore

  • Cass. 27 marzo 2010 n. 7485

    richiamata per affermare che, nel testo applicabile, l'art. 38, comma 4, non prevedeva il contraddittorio obbligatorio

  • Cass. 17 giugno 2011 n. 13289

    richiamata dalla CTR, ma la Corte chiarisce che non giustifica l'annullamento automatico per mancata supermotivazione dell'avviso

Massime di principio

  • Negli accertamenti sintetici fondati su indici di capacità contributiva, per i periodi in cui la disciplina applicabile non lo prevede espressamente, l'omissione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
  • Il principio del contraddittorio endoprocedimentale, affermato per gli accertamenti standardizzati, non è estensibile in modo automatico a ogni diversa tipologia di accertamento tributario, dovendosi verificare la specifica base normativa e la natura della procedura.
  • Quando l'Ufficio deduce che vi sia stata un'interlocuzione documentale tra le parti, il giudice di merito deve esaminarla in concreto e verificarne l'idoneità a soddisfare le esigenze del contraddittorio, senza limitarsi ad affermarne l'assenza in termini generici.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se espone le ragioni della pretesa fiscale; non è richiesta una "supermotivazione" che confuti analiticamente ogni deduzione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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