Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 con cui l'Ufficio aveva, da un lato, azzerato il credito IVA esposto dalla società e irrogato una rilevante sanzione per omessa fatturazione di operazioni imponibili e omessa presentazione degli elenchi per operazioni intracomunitarie per i mesi di novembre e dicembre 2003; dall'altro, aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEG una plusvalenza ritenuta derivare dalla cessione a prezzo antieconomico di quote sociali di una società partecipata. In primo grado la CTP aveva annullato il recupero della plusvalenza ma confermato la sanzione IVA; in appello la CTR aveva rigettato sia l'appello della contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, omessa motivazione e violazione di norme processuali e dello Statuto del contribuente: sosteneva che la CTR avesse motivato solo in modo apparente, senza considerare le deduzioni e i documenti prodotti per dimostrare che le irregolarità IVA erano meri ritardi, dovuti a forza maggiore, privi di danno erariale o di pregiudizio all'attività di controllo; invocava inoltre l'art. 10, comma 3, L. 212/2000, assumendo che si trattasse di violazioni formali non sanzionabili in assenza di debito d'imposta. L'Agenzia resisteva eccependo anche l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e difendeva la correttezza della decisione di merito; con ricorso incidentale denunciava, a sua volta, omessa motivazione e violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse escluso senza adeguata giustificazione la plusvalenza derivante dalla cessione, nonostante la forte antieconomicità dell'operazione rispetto al valore patrimoniale della società ceduta.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale della contribuente perché i motivi sono formulati in modo generico, perplesso e non autosufficiente, e in realtà sollecitano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Accoglie invece il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo effettivamente carente la motivazione della CTR sulla questione della cessione antieconomica delle quote societarie e sulla conseguente plusvalenza accertata. Il secondo motivo incidentale resta assorbito. La sentenza impugnata viene cassata limitatamente al capo accolto e il giudizio è rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione deve essere dedotto in modo specifico e non può risolversi in una critica generica della sentenza o nella richiesta di nuova valutazione del merito.
La violazione di legge va prospettata in modo coerente con una effettiva censura di diritto, non con doglianze dirette a contestare l'apprezzamento delle prove.
La nullità per motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi realmente o sia meramente apparente; non basta che sia sintetica.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i documenti e gli atti rilevanti devono essere specificamente indicati, trascritti o localizzati.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la non irrogabilità di sanzioni per violazioni formali senza debito d'imposta, ma la Corte non accoglie tale tesi nel caso concreto.
art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, d.P.R. 600/1973
In presenza di accertamento induttivo, rilevano gli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio e spetta al contribuente fornire idonea prova contraria.
L'onere della prova della tesi liberatoria grava sul contribuente quando l'accertamento è fondato su presunzioni e su elementi di antieconomicità dell'operazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, univoci e riconducibili in modo chiaro a una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la censura che cumuli profili diversi e confusi.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi lamenta l'omessa valutazione di documenti o fatti deve indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione nel processo.
- La motivazione della sentenza di merito non è viziata solo perché sintetica; è sufficiente che renda percepibile l'iter logico seguito e gli elementi ritenuti decisivi.
- In materia tributaria, quando l'accertamento si fonda su elementi induttivi o su significativa antieconomicità dell'operazione, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta e specifica.
- L'antieconomicità marcata di un'operazione di cessione può integrare un serio elemento presuntivo a sostegno dell'accertamento fiscale, ma il giudice deve dar conto in modo specifico delle circostanze concrete che escludono o confermano tale presunzione.
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