Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'indebita contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse da due soggetti ritenuti fittiziamente interposti e, comunque, non versanti l'IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: riconosciuta la deducibilità dei costi, ma negata la detraibilità dell'IVA. In appello entrambe le impugnazioni erano state respinte. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché delle norme IVA e di motivazione, sostenendo che la sentenza non avrebbe valutato la sua condotta e la sua eventuale partecipazione, almeno colposa, alla frode; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina IVA e della direttiva comunitaria, assumendo che l'indetraibilità fosse stata affermata solo perché il fornitore non aveva versato l'imposta, con una sostanziale responsabilità oggettiva per fatto altrui.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che i motivi erano promiscuamente formulati, cumulando vizi diversi senza la necessaria specificità richiesta nel giudizio di cassazione; ha inoltre osservato che le censure tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In ogni caso, la decisione impugnata è stata ritenuta conforme ai principi consolidati in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti: spetta all'Amministrazione provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre incombe al contribuente dimostrare di aver agito senza sapere e senza poter sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione fiscale. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo specifico a una delle tassative ipotesi di legittimità; censure confuse e cumulative sono inammissibili
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e consapevolezza del cessionario
invocato dalla ricorrente come parametro di violazione nella valutazione delle prove
artt. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972
richiamati dalla ricorrente in relazione alla detraibilità dell'IVA
richiamato per dedurre vizi motivazionali della sentenza tributaria
art. 17 della direttiva CE n. 77/378
invocato dalla ricorrente per contestare l'indetraibilità dell'IVA per mancato versamento da parte del fornitore
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'eventuale raddoppio del contributo unificato
menzionato solo perché il legale rappresentante della società era stato assolto in sede penale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e riconducibili, senza commistioni confuse, a una delle ipotesi tassative di ricorso; la critica generica o cumulativa è inammissibile.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparenza di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
- In tema di IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di partecipare a un'evasione fiscale.
- La consapevolezza del cessionario può essere desunta da elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un imprenditore diligente; il contribuente può liberarsi solo provando di aver adottato la massima diligenza esigibile e di non aver saputo né potuto sapere della frode.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico diretto, non bastano da soli a escludere la partecipazione consapevole all'evasione.
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