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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società contribuente l'indebita detrazione dell'IVA per l'anno d'imposta 2004, in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse da due fornitori considerati fittiziamente interposti e privi di effettiva capacità economica, uno dei quali aveva omesso tenuta delle scritture, dichiarazioni e versamenti IVA, mentre l'altro aveva omesso registrazione e contabilizzazione delle fatture, dichiarazioni e versamenti. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'accertamento, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, per un verso, provata la natura di mera cartiera di uno dei soggetti interposti e quindi l'indetraibilità dell'IVA non versata dal cedente, con conseguente venir meno del requisito di inerenza dei costi salvo prova contraria del contribuente; per l'altro, aveva affermato che la detrazione da parte del cessionario fosse subordinata al rispetto degli obblighi contabili anche da parte del cedente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova e sulla disciplina IVA, nonché vizio motivazionale, lamentando che la CTR non avesse considerato la propria eventuale partecipazione colposa alla frode e che avesse fondato l'indetraibilità sul solo omesso versamento dell'imposta da parte del fornitore, configurando una responsabilità oggettiva per fatto altrui; l'Agenzia ha resistito sostenendo l'infondatezza dei motivi e richiamando la giurisprudenza secondo cui la detrazione è esclusa se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo e non specifico, cumulando vizi diversi senza una chiara sussunzione nelle singole ipotesi tipiche del ricorso per cassazione, in violazione del principio di critica vincolata. Inoltre, ha osservato che le censure miravano sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice tributario di appello e a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere costruito secondo motivi specifici e riconducibili in modo chiaro ai vizi tipizzati; la formulazione promiscua e confusa di censure eterogenee rende il ricorso inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta la pretesa tributaria invocando una diversa ricostruzione dei fatti richiama l'assetto dell'onere della prova, ma in cassazione non è consentito trasformare la censura in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata corretta valutazione del materiale probatorio, ma la Corte evidenzia che la doglianza, in sostanza, mira a una nuova lettura delle prove.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla parte ricorrente tra le norme che disciplinano il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla parte ricorrente tra le norme formali in tema di fatturazione IVA.

  • art. 23 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla parte ricorrente tra gli adempimenti contabili rilevanti ai fini IVA.

  • art. 24 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla parte ricorrente tra gli adempimenti contabili rilevanti ai fini IVA.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte reputa le doglianze inammissibili perché generiche e sostanzialmente dirette al riesame del merito.

  • art. 17 direttiva CEE n. 77/388

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la tesi dell'indetraibilità dell'IVA fondata sul mancato versamento da parte del cedente; la Corte non entra nel merito della questione perché assorbe tutto nell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    È menzionato solo per indicare l'assoluzione penale del legale rappresentante della contribuente, elemento che la ricorrente invoca a sostegno della propria estraneità alla frode.

  • VI direttiva CEE n. 77/388

    È richiamata nella motivazione della sentenza di merito come parametro della disciplina IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla detrazione dell'imposta.

  • Cass. n. 11603/2018

    È citata come precedente sul principio che il ricorso per cassazione è a critica vincolata e che è inammissibile la censura generica formulata con un unico motivo confuso su più profili.

  • Cass. n. 1592/2006

    È richiamata dal giudice di appello, secondo cui la detrazione IVA dell'acquirente sarebbe subordinata all'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione da parte del cedente e del cessionario.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiaramente sussumibili nelle singole ipotesi di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; la critica cumulativa, confusa e promiscuamente articolata sotto più profili rende il ricorso inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto accertato dal giudice di merito; le censure che mirano solo a una rivisitazione delle prove sono inammissibili.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione IVA, la contestazione in cassazione deve colpire il vizio denunciato in modo puntuale e non limitarsi a opporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • La deduzione dell'estraneità del cessionario a una frode IVA o della sua buona fede non può essere veicolata in cassazione come mera contestazione dell'apprezzamento dei fatti, ma deve essere proposta nei limiti del sindacato di legittimità e con motivi specifici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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