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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01879/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha recuperato maggiore IVA per il periodo d'imposta 2010, ritenendo indebitamente applicato il regime agevolato per i contribuenti minimi perché, nell'anno precedente, i compensi percepiti in base a un contratto di collaborazione con una Provincia avrebbero fatto superare il limite reddituale previsto dalla legge. La contribuente ha sostenuto che quel rapporto dovesse essere qualificato come collaborazione assimilata al lavoro dipendente, con conseguente esenzione da IVA dei relativi compensi e irrilevanza ai fini del superamento della soglia. Ha inoltre censurato la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione, contestando l'applicazione del tariffario forense. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la contribuente non aveva effettivamente impugnato l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito, che avevano portato a qualificare il rapporto come lavoro autonomo, con orario e organizzazione autonomi e possibilità di operare per altri committenti; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché nel processo tributario, quando l'ente pubblico è assistito da propri funzionari, le spese vanno liquidate secondo i parametri degli avvocati con riduzione del 20%, secondo una previsione normativa espressa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata e si limitava a contrapporre una diversa lettura del contratto senza denunciare correttamente la violazione dei canoni di interpretazione negoziale né l'accertamento di fatto sulla natura autonoma del rapporto. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari è disciplinata espressamente dall'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, con applicazione dei parametri forensi ridotti del 20%. La ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura deve colpire effettivamente la ratio decidendi e, se riguarda l'interpretazione del contratto, deve indicare specificamente i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la deduzione di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale richiede di indicare le regole violate e di spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 5 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diverso trattamento IVA dei compensi derivanti dal rapporto di collaborazione.

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto fosse assimilato al lavoro dipendente e dunque fuori campo IVA.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma il motivo è stato comunque ritenuto non decisivo perché non attaccava la reale base decisoria della sentenza di merito.

  • art. 1, commi 96-117, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    la disciplina del regime dei contribuenti minimi presuppone l'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e viene meno se il limite reddituale è superato.

  • art. 1, comma 102, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    richiamato come base del presupposto soggettivo del regime agevolato, che richiede attività di impresa o lavoro autonomo.

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    invocato per contestare la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato respinto perché nel caso di specie opera una disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"

    costituisce una previsione espressa e speciale che impone, nei casi indicati, la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, ridotti del 20%, ed è inestensibile ad altre ipotesi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la conferma della proposta di definizione anticipata comporta l'applicazione delle relative conseguenze processuali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la conferma della proposta di definizione anticipata giustifica la condanna alle somme previste dai commi terzo e quarto, in funzione deflattiva e di tutela dell'azione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura che investe l'interpretazione di un contratto deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito e indicare puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • L'accertamento della volontà delle parti e della natura concreta del rapporto contrattuale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se non specificamente censurato, non può essere sovvertito in sede di legittimità.
  • Ai fini del regime dei contribuenti minimi è necessario verificare il presupposto soggettivo richiesto dalla legge, cioè l'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo; se il giudice di merito accerta in fatto che il rapporto è autonomo, i relativi compensi sono rilevanti ai fini del superamento della soglia.
  • Nel processo tributario, quando l'ente impositore sia assistito da propri funzionari, la liquidazione delle spese segue la disciplina speciale dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%, senza possibilità di estendere analogicamente tale regola ad altri casi.
  • La conferma della proposta di definizione anticipata può comportare la condanna alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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