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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01779/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF dell’anno d’imposta 2005, fondato sul metodo sintetico/redditometrico. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo che, a fronte di indici di capacità contributiva (tra cui incremento patrimoniale di circa euro 80.000 nel 2005, titolarità di immobili, autovettura e servizi di collaboratrice domestica), la contribuente non avesse provato in modo specifico quali somme, presenti su conti correnti e libretti postali cointestati, fossero state utilizzate per sostenere il tenore di vita o finanziare gli investimenti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 42, comma 2, e dell’art. 38, commi 4-8, d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c. e di circolari ministeriali, sostenendo in sintesi che per i lavoratori dipendenti l’accertamento sintetico dovrebbe poggiare su elementi che dimostrino una diversa attività reddituale; che nell’avviso non sarebbero stati indicati in modo specifico i fatti giustificativi del ricorso al metodo sintetico; che non poteva attribuirsi rilievo alla casa di abitazione; e che l’accertamento sarebbe stato illegittimo perché circoscritto a due annualità senza considerare redditi precedenti e del nucleo familiare. La Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate, osservando che la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari si applica alla generalità dei contribuenti e non solo ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo; che alcune doglianze erano rivolte contro l’avviso e non contro la sentenza impugnata; che altre non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di merito e tendevano a sollecitare una nuova valutazione in fatto; che le circolari amministrative non hanno natura normativa e la loro violazione non è deducibile come violazione di legge in cassazione; e che la questione relativa al limitato arco temporale dell’accertamento era nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimo l’accertamento sintetico/redditometrico fondato su plurimi indici di capacità contributiva e ha escluso la fondatezza o l’ammissibilità dei motivi dedotti. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    legittima il ricorso all’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di elementi indicativi di capacità di spesa e incremento patrimoniale; l’atto può essere sorretto da plurimi indici e non richiede la dimostrazione di una specifica attività collaterale del contribuente.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    le risultanze dei conti bancari possono fondare una presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito estesa alla generalità dei contribuenti.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’accertamento sintetico, ma non ritenuto dirimente dalla Corte rispetto alla legittimità del metodo applicato.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio; la Corte conferma invece la rilevanza degli oneri probatori gravanti sul contribuente rispetto alla prova contraria alle presunzioni dell’Ufficio.

  • art. 360 c.p.c.

    non è invocabile per la violazione di circolari amministrative, che non hanno natura normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche può essere fondato su una pluralità di indici di capacità contributiva e su dati bancari, senza che sia necessario dimostrare uno specifico reddito extra rispetto a quello dichiarato, essendo sufficiente la presunzione legale relativa di maggior reddito con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
  • La presunzione derivante dalle movimentazioni o disponibilità bancarie non opera soltanto per imprenditori o lavoratori autonomi, ma si estende alla generalità dei contribuenti.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che mirano solo a contestare l’atto amministrativo o a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
  • Le circolari amministrative non hanno forza normativa: la loro asserita violazione non è deducibile come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.
  • Sono inammissibili le questioni nuove proposte per la prima volta in cassazione e quelle formulate in modo non specifico, tale da impedire il controllo della Corte sul dedotto errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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