Cassazione Civile, Ordinanza n. 01774/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
Il proprietario di un fabbricato aveva convenuto in giudizio il proprietario dell'edificio confinante chiedendo la demolizione o regolarizzazione di opere eseguite a distanza non legale e la cessazione di asserite violazioni del diritto di veduta. Il tribunale aveva accolto la domanda. In appello, gli eredi del convenuto, nel frattempo deceduto, avevano impugnato la decisione deducendo usucapione, carenza di legittimazione attiva dell'attore e insussistenza delle violazioni lamentate; la corte territoriale aveva accolto l'appello e rigettato la domanda, ritenendo che l'attore fosse titolare non di proprietà ma solo di un diritto di superficie sull'area della terrazza, diritto estinto per prescrizione ventennale per mancata edificazione. In cassazione l'attore ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia su alcuni capi della domanda di primo grado, in particolare quelli relativi a vedute che avrebbero inciso su parti del fabbricato diverse dalla terrazza, sostenendo che la corte d'appello avrebbe limitato l'esame alle sole questioni attinenti alla terrazza e non avrebbe deciso su tutti i profili già accolti dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva in realtà esaminato le domande indicate dal ricorrente e le aveva rigettate, sia pure con formula di assorbimento improprio, perché dipendenti dalla premessa logico-giuridica respinta, cioè l'esistenza di un diritto di proprietà imprescrittibile in capo all'attore. Ha inoltre affermato che, anche in difetto di espressa statuizione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa non esaminata, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
la violazione non sussiste se il giudice d'appello ha comunque esaminato la domanda e l'ha rigettata, anche implicitamente, per incompatibilità logico-giuridica con la decisione adottata
art. 345, comma 2, c.p.c.
la questione della titolarità del diritto può essere contestata come mera difesa e non è soggetta alla preclusione sulle nuove eccezioni in appello, secondo il ragionamento della corte territoriale riportato nella sentenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza una specifica formula decisoria su ogni singolo capo, contenga una statuizione espressa o implicita di rigetto della domanda incompatibile con la pretesa non trattata analiticamente.
- Ai fini dell'art. 112 c.p.c., non è decisivo il mancato richiamo nominale di un capo di domanda, se il giudice di merito ha effettivamente scrutinato il contenuto sostanziale della pretesa e l'ha disattesa nell'ambito della propria impostazione decisoria.
- Quando il rigetto di una domanda dipende dal venir meno del suo presupposto costitutivo, le ulteriori richieste logicamente subordinate risultano assorbite e possono considerarsi respinte per incompatibilità con la decisione principale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per censurare meri vizi motivazionali non più deducibili nei limiti consentiti dalla normativa vigente, se la doglianza è in realtà diretta contro la sufficienza della motivazione e non contro una vera omissione di pronuncia.
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