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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01760/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendica di un immobile, assunta come di proprietà del ricorrente in forza di un atto di acquisto del 1990. La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, sostenendo che la situazione possessoria si fosse consolidata da tempo e richiamando una scrittura privata del 10 ottobre 1990, interpretata dai giudici di merito come accordo transattivo contenente il riconoscimento dei presupposti di fatto dell'usucapione e la definizione di questioni possessorie e di ogni altra questione inerente alla porzione in contestazione. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale e quello incidentale sulla lite temeraria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che la domanda di usucapione avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti di altri soggetti che avevano sottoscritto la scrittura del 1990; 2) violazione dei principi sulla qualificazione della domanda e del divieto di ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la decisione avesse attribuito l'intera proprietà alla sola resistente, mentre il riconoscimento contenuto nella scrittura sarebbe stato riferito anche ad altri e, comunque, solo a una quota; 3) violazione delle norme sull'usucapione, sulla confessione e sulla valutazione della prova, deducendo che l'usucapione non potesse derivare da un accordo tra le parti, che il termine ventennale non sarebbe stato già maturato alla data della scrittura, e invocando inoltre un asserito giudicato esterno penale e l'illogicità della ricostruzione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di usucapione va proposta contro chi è proprietario al momento della domanda e non anche contro i danti causa, non essendo questi ultimi litisconsorti necessari; inoltre la scrittura privata non era stata considerata titolo costitutivo dell'usucapione, ma mera ricognizione dei presupposti di fatto. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva interpretato la scrittura come riconoscimento dell'usucapione in capo alla resistente sull'intero immobile, e il ricorrente si era limitato a proporre una lettura alternativa del negozio, senza censurare in modo specifico i canoni ermeneutici applicati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva affermato che l'accordo transattivo fosse il titolo dell'usucapione, ma solo una dichiarazione di scienza utile sul piano probatorio; inoltre la questione del preteso giudicato esterno non era stata adeguatamente allegata e specificata ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., né risultava trattata nei gradi di merito. Conseguentemente non è stato esaminato il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 100, 101, 331 c.p.c.

    evocati dal ricorrente per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio

  • art. 1158 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di usucapione, ma la Corte ha ritenuto che i presupposti dell'usucapione fossero stati usati solo come dati probatori e non come effetto di un accordo

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la scrittura privata fosse trattata come promessa o titolo costitutivo, valorizzandola solo come dichiarazione di scienza

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di confessione; la Corte ha qualificato la scrittura come riconoscimento probatorio dei presupposti di fatto

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il preteso giudicato esterno

  • art. 75 c.p.c.

    evocato nel secondo motivo in relazione alla capacità processuale/legittimazione

  • artt. 112 e segg. c.p.c.

    evocati per lamentare ultrapetizione ed extrapetizione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza sul giudicato esterno perché non specificamente localizzata negli atti e non adeguatamente allegata

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • La domanda di accertamento dell'usucapione va proposta nei confronti del soggetto che risulta proprietario del bene al momento della domanda; i precedenti danti causa non sono litisconsorti necessari, salvo che si discuta di un diverso titolo costitutivo o di una diversa situazione giuridica da accertare.
  • Una scrittura privata che riconosca l'esistenza dei presupposti di fatto dell'usucapione può essere valorizzata come elemento probatorio o dichiarazione di scienza, ma non trasforma l'accordo in titolo costitutivo dell'acquisto per usucapione.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a proporre una diversa lettura del contratto o della scrittura privata, se non si deduce specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione.
  • La doglianza sul giudicato esterno deve essere specificamente allegata e localizzata negli atti, indicando dove e quando sia stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al provvedimento un contenuto diverso da quello effettivamente affermato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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