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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01765/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da gravi difetti costruttivi di tre palazzine condominiali, consistenti in infiltrazioni di acqua di falda negli scantinati e in mancato isolamento acustico di pareti e solai. Nel giudizio di merito il condominio e alcuni condomini avevano agito contro committente/venditrice, appaltatrice, direttore dei lavori e progettista strutturale, chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. Il progettista strutturale, a sua volta, aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice, chiedendone la condanna entro il massimale. La sentenza qui impugnata ha confermato la condanna dell'assicuratrice a indennizzare l'assicurato entro il massimale e ha rideterminato in aumento il costo delle opere necessarie a eliminare i vizi. In cassazione la compagnia ha dedotto, con due motivi, l'omessa pronuncia o l'incertezza sul massimale di polizza di euro 250.000 e la mancata considerazione della validità di un patto contrattuale che limitava l'obbligo di indennizzo alla sola responsabilità personale dell'assicurato, escludendo la responsabilità solidale. Il progettista strutturale, con ricorso incidentale, ha censurato l'accertamento della propria responsabilità per infiltrazioni e per difetti acustici, nonché la quantificazione del danno, richiamando anche gli effetti del giudicato formatosi nel processo parallelo sulla medesima vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della compagnia assicuratrice, perché le questioni dedotte risultavano già compiutamente definite dalla sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 211/2017, divenuta definitiva a seguito di Cass. n. 28947/2022, relativa al processo parallelo sulla stessa vicenda. Quanto al ricorso incidentale del progettista strutturale, la Corte ha preso atto della sopravvenuta mancanza di interesse a coltivarlo, in ragione del menzionato giudicato, dichiarando cessata la materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della precedente regolazione delle spese già adottata nel giudizio parallelo. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria per gravi difetti dell'opera edilizia nel giudizio di merito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in via subordinata come fondamento aquiliano della pretesa risarcitoria

  • art. 105 c.p.c.

    indicato per l'intervento di altri condomini nel primo giudizio

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale e in quello incidentale per censurare omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. 28947/2022

    sentenza del processo parallelo, ormai passata in giudicato, che preclude la riesame delle questioni dedotte nel presente giudizio

Massime di principio

  • Quando una questione di merito sia già stata definita con giudicato formatosi in un processo parallelo tra le stesse parti e sulla medesima vicenda sostanziale, il ricorso per cassazione che ne riproponga il riesame è inammissibile.
  • Il sopravvenuto consolidarsi del giudicato su punti decisivi della controversia può determinare la cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi incidentali rimasti privi di interesse.
  • In sede di legittimità non è consentito riaprire questioni già coperte da giudicato sostanziale, neppure prospettando in via prudenziale dubbi di chiarezza o ambiguità del decisum di merito.
  • Quando viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale, può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileAssicurazioniResponsabilità civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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