Cassazione Civile, Ordinanza n. 01773/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il caso origina da un controllo stradale effettuato dai Carabinieri su un conducente, risultato positivo all’etilometro con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa e sospensione della patente per sei mesi da parte della Prefettura. L’interessato oppose il provvedimento, ma l’opposizione fu rigettata dal Giudice di pace e, in appello, dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi, articolati come violazione di legge, omesso esame e omessa motivazione: sosteneva che la violazione non fosse dimostrata per mancata seconda misurazione; che il verbale fosse stato compilato in assenza del difensore; che la prova della violazione fosse insufficiente ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada. Ha inoltre sostenuto che il verbale avrebbe dovuto contenere sin dall’origine l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, che non sarebbe stato consentito integrare successivamente il verbale con indicazioni mancanti e che l’omissione integrasse una nullità intermedia. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione e sul preteso omesso esame, e infondate le restanti, rilevando che il Tribunale aveva posto una ratio decidendi assorbente: il verbale, non impugnato con querela di falso, attestava il rifiuto della seconda misurazione e l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; inoltre, la condotta sintomatica e l’unica misurazione disponibile erano state considerate sufficienti a sorreggere l’accertamento della guida in stato di ebbrezza. È stato anche affermato che il ricorrente aveva confuso la querela di falso civile con la denuncia penale per falso ideologico e che, in presenza di una decisione prima facie infondata, era superfluo disporre la rinnovazione della notificazione al procuratore generale dello Stato, sebbene la notifica al solo ufficio distrettuale fosse nulla.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze relative al vizio motivazionale e all’omesso esame, e ha giudicato manifestamente infondati gli altri motivi. Ha inoltre ritenuto superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, pur riconoscendo la nullità della notifica all’Avvocatura distrettuale, perché il ricorso era comunque destituito di fondamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento della sanzione processuale in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., mentre non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa della controparte.
Norme richiamate
art. 186, co. 2, lett. a)
norma sostanziale posta a base dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza e della conseguente sanzione; la Corte ritiene che la prova possa desumersi anche da elementi sintomatici e non solo da una seconda misurazione
consente la definizione camerale anticipata del ricorso e, nel caso di rigetto, rileva ai fini della decisione e delle conseguenze economiche processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente più censure generiche sulla motivazione; il motivo è inammissibile se formulato come critica alla motivazione in sé
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, preclude il sindacato sul vizio di omesso esame nei limiti indicati dalla norma
la querela di falso è il mezzo corretto per contestare la veridicità del contenuto di un verbale; non può essere sostituita da una denuncia penale per falso
richiamato nel quadro del rapporto tra giudizio civile di falso e procedimento penale, a supporto della distinzione tra i due rimedi
richiamato per affermare la diversa efficacia della sentenza penale nel giudizio civile rispetto alla querela di falso
esprime il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e favorire la ragionevole durata del processo
richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. per giustificare la non rinnovazione della notifica nulla quando il ricorso è prima facie infondato
consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso in Cassazione secondo il rito camerale previsto
richiamato per escludere, in mancanza di difese della controparte, una statuizione sulla responsabilità aggravata in danno della parte soccombente
menzionato dalla parte ricorrente come base della dedotta nullità intermedia per omissione dell’avviso al difensore
anch’esso evocato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità intermedia
richiamato nel ricorso, ma ritenuto inconferente rispetto alla contestazione civilistica del verbale
richiamato nel ricorso, ma non idoneo a sostituire la querela di falso
richiamato nel ricorso, ma non rilevante per contestare il verbale in sede civile
richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini del giudizio di legittimità civile
citato dal ricorrente tra le norme penali asseritamente violate
Massime di principio
- La contestazione della veridicità di un verbale o di un atto pubblico, quando la decisione di merito ne faccia discendere effetti probatori decisivi, richiede la proposizione della querela di falso civile; la denuncia penale per falso non è mezzo equivalente e non ne surroga gli effetti nel processo civile.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale tipizzati dall’art. 360, n. 5, c.p.c. e delle preclusioni derivanti dalla doppia conforme.
- Quando il ricorso per cassazione appare prima facie inammissibile o manifestamente infondato, la Corte può evitare la rinnovazione di una notificazione nulla o l’integrazione del contraddittorio, se ciò determinerebbe solo un inutile aggravio processuale senza utilità per la tutela del contraddittorio.
- In tema di accertamento della guida in stato di ebbrezza, la prova della violazione può essere desunta anche da un complesso di elementi sintomatici e dall’unica misurazione disponibile, se il giudice di merito li ritiene complessivamente sufficienti; la doglianza deve allora investire specificamente la ratio decidendi adottata.
- L’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non assume valore decisivo se il giudice di merito accerta che l’esito dell’accertamento o la ricostruzione della condotta si fondano su elementi probatori autonomi e univoci, e non sulla sola regolarità formale della seconda misurazione.
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