Cassazione Civile, Ordinanza n. 18354/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali relativo all’anno d’imposta 2008, fondato su informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale e su una scheda cliente attribuita a una banca svizzera, ritenuta indicativa di investimenti e attività finanziarie detenute all’estero. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendone la nullità per violazione delle garanzie procedimentali, l’inattendibilità della documentazione utilizzata, la mancata allegazione di atti richiamati, la preclusione derivante dallo scudo fiscale e l’inammissibilità delle presunzioni poste a base dell’accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva invece accolto l’appello ritenendo utilizzabile la scheda e applicabile, anche per il 2008, la presunzione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009. In cassazione il contribuente ha proposto dieci motivi: omessa pronuncia sulla specificità dei motivi di appello; omessa verifica documentale della provenienza e acquisizione della scheda; violazione delle norme sulla cooperazione internazionale e sull’onere probatorio; omessa pronuncia sulla necessità di ulteriori riscontri; erronea qualificazione della scheda come presunzione legale e conseguente inversione dell’onere della prova; omessa pronuncia e ultrapetizione sulla mancata allegazione di atti; violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 42 d.P.R. 600/1973; omessa pronuncia sulla preclusione da scudo fiscale; violazione dell’effetto preclusivo dello scudo; e erroneità della decisione sulla natura retroattiva dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorrente non ha riprodotto in modo sufficiente l’atto di appello asseritamente carente, impedendo alla Corte la verifica del vizio denunciato. Ha respinto i motivi dal secondo al quinto affermando che le informazioni provenienti dalla cd. lista Falciani sono utilizzabili nel processo tributario come elementi probatori atipici o indiziari; la scheda cliente può costituire anche da sola un elemento grave e preciso idoneo a fondare una presunzione semplice di redditi occultati all’estero. Pur correggendo la motivazione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto retroattiva la presunzione legale dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, la Corte ha confermato il dispositivo perché la decisione era comunque sorretta dall’unico elemento indiziario forte rappresentato dalla scheda. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla mancata allegazione di ulteriori documenti, ritenendo che l’avviso facesse riferimento sostanzialmente alla stessa scheda o comunque a documentazione non dimostrata come diversa. Quanto allo scudo fiscale, ha rilevato che l’onere di provare l’incoerenza tra gli importi emersi dalla lista Falciani e quelli oggetto di emersione gravava sul contribuente, il quale si era limitato a mere ipotesi. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello nel processo tributario
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio ove la doglianza sia incompatibile con la decisione o non sia adeguatamente dimostrata
richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio
richiamato in relazione alla valutazione delle prove
richiamato insieme ai vizi di motivazione e nullità della sentenza
richiamato nei motivi relativi alla motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il relativo obbligo motivazionale
art. 6, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente tra le norme violate
art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente tra le norme violate
art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente; non è oggetto centrale della ratio decidendi rispetto alla presunzione fiscale, che è invece riferita al d.l. 78/2009
art. 31-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla cooperazione internazionale in materia fiscale
direttiva 77/799/CEE
ritenuta legittima base di trasmissione dei dati bancari tra autorità fiscali; le informazioni acquisite tramite tali canali sono utilizzabili ai fini dell’accertamento
convenzione italo-francese ratificata dalla l. 7 gennaio 1992, n. 20
richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla cooperazione fiscale internazionale
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici
la Corte afferma che la scheda Falciani può costituire un unico indizio grave e preciso idoneo a fondare una presunzione semplice
richiamato per il principio secondo cui, se la motivazione dell’avviso rinvia ad altri atti, questi devono essere allegati o comunque resi conoscibili
art. 14, comma 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 350
richiamato in tema di effetto preclusivo dello scudo fiscale; l’onere di provare l’incoerenza delle disponibilità emerse grava sul contribuente
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. in l. 23 novembre 2001, n. 409
la Corte richiama il principio per cui il contribuente deve dimostrare l’incoerenza tra importi scudati e disponibilità estere contestate
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
la Corte esclude la natura procedimentale e la retroattività della presunzione di evasione ivi prevista; tuttavia afferma che, nel caso concreto, la decisione resta sorretta dalla presunzione semplice fondata sulla scheda Falciani
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
riconosciuti come disposizioni procedimentali, applicabili anche ai periodi d’imposta precedenti
richiamato per il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie salvo norme processuali
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente nei motivi di censura
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale
la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria, dati bancari e documenti acquisiti tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzati come elementi probatori anche se la loro provenienza sia contestata, salvo specifiche cause legali di inutilizzabilità o la lesione di diritti fondamentali.
- La documentazione proveniente da una lista bancaria estera può costituire, da sola, un elemento indiziario grave e preciso idoneo a fondare una presunzione semplice di redditi occultati all’estero; non è necessario che gli indizi siano necessariamente molteplici quando il singolo elemento presenti elevata forza probatoria.
- La presunzione legale di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Anche quando la presunzione legale non sia applicabile ratione temporis, l’accertamento può reggersi su una presunzione semplice, purché l’elemento indiziario sia grave e preciso.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta è logicamente assorbita dalla statuizione adottata o quando il motivo non consenta alla Corte di verificare l’esistenza del vizio per difetto di autosufficienza.
- In tema di scudo fiscale, l’effetto preclusivo non opera automaticamente in astratto in favore del contribuente: chi lo invoca deve allegare e dimostrare la coerenza tra le attività emerse e le somme contestate dal Fisco.
- Se l’avviso di accertamento richiama altri atti, la motivazione deve consentirne la conoscibilità; tuttavia la doglianza è infondata quando non sia dimostrata l’esistenza di documenti ulteriori diversi da quelli già conosciuti o richiamati in modo sostanzialmente coincidente.
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