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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26356/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2012 notificati a una società e al suo socio/legale rappresentante: un avviso per omessa dichiarazione di una sopravvenienza attiva, un avviso per maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, un avviso per omesso versamento di ritenute del 20% sugli utili extracontabili asseritamente distribuiti ai soci qualificati, e un avviso al socio per reddito di capitale in relazione a somme versate sul suo conto corrente con causale "restituzione finanziamento infruttifero". In appello i contribuenti avevano dedotto, da un lato, la nullità degli atti per mancato contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, l'infondatezza nel merito delle riprese. La CTR ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992, rilevando che l'appello si limitava a riproporre questioni già svolte in primo grado senza censurare puntualmente la decisione della CTP; ha poi aggiunto, ad abundantiam, che le contestazioni erano comunque infondate perché la documentazione contabile societaria era inattendibile e contrastava con quanto emerso dai conti correnti bancari. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa motivazione, oltre a violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e della Carta dei diritti fondamentali UE, assumendo che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile perché aveva legittimamente riproposto le eccezioni già sollevate; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, della L. 146/1998 sugli studi di settore e dell'art. 2697 c.c., contestando il metodo di accertamento dei maggiori ricavi e sostenendo che, in presenza di contabilità regolare, non bastasse la divergenza delle percentuali di ricarico, oltre a lamentare l'omessa pronuncia sull'accertamento relativo alla società e sull'estraneità del socio alla gestione sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumula in modo eterogeneo omessa pronuncia e omessa motivazione e, comunque, non è specifico: non trascrive le domande/ eccezioni asseritamente non esaminate, in violazione del principio di autosufficienza. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la CTR ha reso una motivazione sintetica ma sufficiente al "minimo costituzionale", dichiarando inammissibile l'appello per difetto di specificità e pronunciando solo in via ad abundantiam sul merito. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili: non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che è l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992, ma si limitano a contestare il merito degli avvisi. La Corte ha ribadito che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito e ogni successiva valutazione di merito è irrilevante ai fini della cassazione per difetto di interesse. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    l'appello tributario è inammissibile se non contiene una critica specifica alla sentenza di primo grado ma si limita a riproporre le questioni già dedotte in primo grado o a contestare direttamente l'atto impugnato.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato quale parametro del contraddittorio endoprocedimentale; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché non investiva la ratio decidendi della sentenza di appello.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato a sostegno del contraddittorio procedimentale, ma non decisivo ai fini dell'esito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    norma sulla motivazione della sentenza tributaria richiamata per dedurre la nullità della decisione d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel contesto della doglianza sulla motivazione e sulla struttura della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione insufficiente o mancante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato per sostenere il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR superasse la soglia del "minimo costituzionale".

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, distinto dal vizio di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione, nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi dopo la riforma del 2012.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    invocato dai ricorrenti per contestare il metodo di accertamento dei maggiori ricavi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sulla ratio decidendi processuale.

  • L. n. 146/1998

    richiamata in relazione agli studi di settore, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere probatorio dell'Amministrazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito dell'accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa motivazione sono eterogenei e non possono essere confusamente sovrapposti: il primo richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, il secondo attiene invece al modo in cui il giudice ha argomentato la decisione.
  • La deduzione di omessa pronuncia è ammissibile solo se la parte indica specificamente, nel ricorso, il contenuto esatto della domanda o eccezione trascurata, nonché l'atto o il verbale in cui essa è stata proposta; il ricorso deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza.
  • Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e di esercitare il controllo di legittimità; non sussiste nullità per motivazione apparente quando il giudice esplicita, sia pure concisamente, le ragioni del decisum.
  • Nel processo tributario, l'appello è inammissibile se non contiene una critica puntuale alla sentenza di primo grado e si limita a reiterare le difese già svolte o a contestare direttamente l'atto impositivo; la specificità dei motivi di gravame è requisito essenziale.
  • Quando il giudice di appello dichiara inammissibile l'impugnazione, si spoglia della potestas iudicandi sul merito; eventuali considerazioni ulteriori sul merito rese ad abundantiam non incidono sulla decisione e non possono fondare un interesse utile alla cassazione.
  • Le censure di legittimità devono aggredire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull'inammissibilità dell'appello, è inammissibile il ricorso che si limiti a contestare il merito dell'atto amministrativo o della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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