Cassazione Civile, Ordinanza n. 12386/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009: uno nei confronti della società, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IVA e IRAP mediante disconoscimento di quote di ammortamento dedotte su beni strumentali ritenuti riferibili a fatture per operazioni inesistenti emesse da una società ritenuta fittiziamente interposta; altri avvisi personali nei confronti dei soci, per maggiori redditi IRPEF in ragione della presunta distribuzione di utili extracontabili. In appello la CTR ha accolto i ricorsi dei contribuenti e annullato gli atti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo comune ai due ricorsi, la violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla riunione dei procedimenti, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto riunire anche i giudizi relativi all'anno 2005, pregiudiziali rispetto a quelli del 2009. Con gli altri motivi ha denunciato, in sintesi, ultrapetizione e violazioni delle norme sull'accertamento e sulla prova presuntiva, oltre a omessa pronuncia sulle difese dell'Ufficio. La Corte ha ritenuto fondato e rilevabile d'ufficio il profilo della mancata celebrazione contestuale e unitaria dei giudizi relativi alla società e ai soci per il medesimo anno 2009, dichiarando la nullità dei giudizi di appello; ha invece giudicato infondato il motivo relativo alla mancata riunione con i giudizi concernenti annualità diverse, richiamando l'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi dell'Agenzia, ha accolto il rilievo officioso sulla violazione del principio di unitarietà dell'accertamento e del simultaneus processus tra causa sociale e cause personali dei soci per il medesimo anno d'imposta 2009, ha cassato le sentenze impugnate e ha dichiarato la nullità dei giudizi di appello, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà celebrare i processi unitamente a quello promosso dalla socia Giuseppa Bassetta contro il suo avviso personale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro di denuncia della nullità processuale per violazione del contraddittorio e per omessa pronuncia
invocato dall'Agenzia per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati in tema di litisconsorzio e riunione dei giudizi tributari; la riunione assume rilievo decisivo quando le cause sono inscindibilmente connesse
richiamato per il principio di trasparenza e per l'unitarietà dell'accertamento nei confronti di società di persone e soci
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
citato tra le norme che l'Ufficio assumeva violate dalla CTR
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
citato tra le norme invocate nei motivi assorbiti
richiamato nel motivo dell'Ufficio relativo al rilievo attribuito al proscioglimento in sede penale
artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973
citati nei motivi assorbiti in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento
artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972
citati nei motivi assorbiti in tema di IVA e potere di accertamento
richiamato nel motivo assorbito sul ricorso a presunzioni semplici
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
citato nel motivo assorbito sulla prova presuntiva
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
citato nel motivo assorbito sulla prova presuntiva
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e la trattazione contestuale delle posizioni inscindibilmente connesse, a pena di nullità del giudizio.
- La riunione dei processi è lo strumento processuale che assicura il simultaneus processus quando pendono, davanti allo stesso giudice, cause sociali e cause personali dei soci fondate sul medesimo accertamento; se tale simultaneità è realizzata in concreto, la mancata formale riunione può non determinare nullità.
- L'unitarietà dell'accertamento ex art. 5 t.u.i.r. non comporta l'unicità del giudizio tra annualità diverse, poiché permane il principio dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
- La mancata riunione di appelli proposti avverso sentenze diverse non è, di regola, censurabile in cassazione, poiché il provvedimento sulla riunione ha natura ordinatoria e solo la riunione di impugnazioni contro la medesima decisione assume carattere obbligatorio.
- Nei giudizi inscindibili, la piena conoscenza da parte di tutte le parti degli atti impositivi e delle difese altrui, unitamente alla trattazione simultanea e a decisioni sostanzialmente identiche, può escludere la nullità; viceversa, la mancanza di prova della trattazione unitaria in appello impone la declaratoria di nullità e il rinvio per una nuova celebrazione congiunta.
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