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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07910/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da tre cartelle di pagamento emesse nei confronti di un contribuente a seguito del giudicato formatosi su sentenze della CTR Emilia-Romagna che, in parte, avevano confermato la responsabilità solidale del medesimo per l'attività di procacciamento di contratti di sponsorizzazione svolta in favore di associazioni sportive dilettantistiche coinvolte in un sistema ritenuto elusivo della disciplina agevolativa. Il contribuente aveva impugnato le cartelle deducendone la genericità: mancata specificazione dei contratti di sponsorizzazione riferibili a lui, mancata indicazione delle imposte dovute e dei provvedimenti di sospensione cui riferire gli interessi, nonché mancata indicazione dei tassi di interesse. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, poiché le sentenze presupposte limitavano la responsabilità ai soli contratti sottoscritti dal contribuente, le cartelle avrebbero dovuto indicare dettagliatamente i contratti e consentire la verifica del quantum. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla motivazione della cartella e lamentava anche omessa pronuncia sugli interessi; con il secondo sosteneva che, trattandosi di processo tributario di impugnazione-merito, la CTR avrebbe dovuto comunque rideterminare il debito, anziché limitarsi ad annullare le cartelle.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato per difetto di autosufficienza, per censura in realtà motivazionale veicolata come violazione di legge, e perché la sentenza impugnata si era correttamente attenuta al principio secondo cui, quando la cartella non segue un autonomo atto impositivo già pienamente determinativo del debito, deve contenere gli elementi necessari a consentire al contribuente di comprendere titolo e limiti della pretesa. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sugli interessi, osservando che la relativa doglianza era stata implicitamente respinta e che, in ogni caso, una cartella che sia primo atto sugli interessi richiede solo l'indicazione della base normativa, della tipologia degli interessi e della decorrenza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: una volta ravvisata la radicale nullità delle cartelle per difetto di motivazione, il giudice tributario non poteva procedere a una rideterminazione del merito del tributo, potendo farlo solo in caso di pretesa parzialmente infondata e non di atto impositivo nullo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione e disciplina dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cartella di pagamento, quando non sia meramente esecutiva di un precedente atto impositivo già completo e specifico, deve contenere una motivazione tale da consentire al contribuente di comprendere il titolo della pretesa, i suoi limiti e i criteri di quantificazione, anche mediante il richiamo agli atti presupposti solo se questi ultimi rendano effettivamente intelligibile la pretesa.
  • In sede di legittimità, chi censura la motivazione di una cartella di pagamento deve riportarne testualmente il contenuto rilevante e contestualizzare gli atti presupposti richiamati: in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • Non è consentito veicolare come violazione di legge un vizio che attiene in realtà alla motivazione della decisione; il ricorrente deve usare il corretto vizio di legittimità e confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se la cartella è il primo atto con cui l'amministrazione pretende anche gli interessi, la motivazione è sufficiente quando indichi l'importo richiesto, la base normativa, la tipologia degli interessi e la decorrenza, senza necessità di esporre analiticamente i singoli saggi o il dettaglio matematico del calcolo.
  • Nel processo tributario, il giudice può rideterminare il quantum della pretesa solo quando l'atto sia parzialmente infondato; se invece l'atto impositivo è radicalmente nullo, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nel merito della quantificazione, perché manca un valido titolo da ricalcolare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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