Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio tra correntisti e banca definito in appello con una pronuncia poi oggetto di revocazione. La Corte d'appello aveva accolto la revocazione proposta dalla banca contro la propria sentenza precedente, ritenendo che vi fosse stato un errore revocatorio: dalla lettura della sentenza revocata e della consulenza tecnica d'ufficio emergeva che una somma di euro 407.205,61 era stata erroneamente considerata un debito, mentre in realtà costituiva un credito dei correntisti; la diversa conclusione della precedente decisione era quindi frutto di una svista. Il soccombente ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che non vi fosse un semplice errore di fatto risultante dagli atti, ma una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha affermato che la Corte territoriale si era limitata a correggere una precedente falsa rappresentazione della realtà e che, in base all'art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore revocatorio può consistere anche in un errore di fatto emergente dagli atti di causa e, in particolare, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, quando la svista sia immediatamente rilevabile senza nuova valutazione del materiale probatorio. La sentenza impugnata, dunque, non aveva fatto malgoverno della norma. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio può consistere in una falsa rappresentazione della realtà risultante dagli atti di causa; il vizio è configurabile anche con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, purché l'errore sia rilevabile senza nuova valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando la decisione sia fondata su una svista percettiva o su una falsa rappresentazione della realtà immediatamente desumibile dagli atti di causa, senza necessità di valutazioni interpretative o di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio può costituire il presupposto dell'errore revocatorio quando la svista riguardi il contenuto obiettivo delle risultanze peritali e non implichi una nuova ponderazione delle prove.
- Non è configurabile revocazione per errore di fatto quando la censura mira, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio o una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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