Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, socia al 30% di una società a responsabilità limitata, ha impugnato un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2005 con il quale le era stato attribuito un reddito di capitale non dichiarato, nonché la cartella di pagamento emessa in via provvisoria per un terzo dell'imposta liquidata sull'avviso. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e dichiarati inammissibili perché ritenuto tardivo il ricorso contro l'accertamento, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La CTR ha confermato, ritenendo corretta la notifica dell'avviso perché il messo aveva compiuto gli adempimenti previsti per l'irreperibilità relativa e perché la raccomandata informativa era stata spedita e l'impugnazione era intervenuta oltre il termine di 60 giorni. Quanto alla cartella, la CTR ha escluso che potesse incidere il contenzioso della società, ritenendo definitiva la pretesa nei confronti della socia per mancata tempestiva impugnazione dell'accertamento, e ha comunque rilevato che la cartella era legittima anche in base alla riscossione frazionata ex art. 15 d.P.R. 602/1973. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non necessaria l'indicazione della specifica norma posta a base della notifica; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la CTR affermato la definitività di una sentenza relativa alla società nonostante fosse stato proposto ricorso per cassazione, con conseguente contraddittorietà della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che in caso di irreperibilità relativa l'art. 148 c.p.c. non impone l'indicazione della norma processuale di riferimento e che la CTR aveva correttamente affermato il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario al ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dall'affissione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la CTR aveva richiamato solo formalmente la sentenza riguardante la società, ma aveva fondato la decisione sulla definitività dell'accertamento Irpef nei confronti della contribuente e sulla legittimità della cartella priva di vizi propri, applicando il principio della riscossione frazionata ex art. 15 d.P.R. 602/1973. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la notifica in caso di irreperibilità relativa, rileva il compimento degli adempimenti previsti e il perfezionamento per il destinatario secondo le regole della procedura, senza che sia necessario indicare espressamente la norma processuale applicata nell'atto di notifica.
Non impone l'obbligo di indicare la normativa processuale di riferimento nella relata o negli atti di notificazione.
La Corte esclude la violazione perché il richiamo alla sentenza della società era solo formale e non fondava la decisione su un giudicato in contrasto con la pendenza del giudizio di legittimità.
Consente l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio sugli imponibili accertati dall'Ufficio, anche se non ancora definitivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella notifica ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, ciò che rileva è il corretto compimento degli adempimenti prescritti e il perfezionamento nei modi e nei tempi previsti dalla legge; non è necessario che la relata indichi specificamente la norma processuale applicata.
- La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso di accertamento rende definitiva la pretesa tributaria nei confronti del destinatario, con conseguente legittimità della cartella di pagamento emessa in via provvisoria, purché la cartella non presenti vizi propri.
- La pendenza di un giudizio relativo alla posizione di un soggetto collegato, o il successivo andamento di quel giudizio, non incide automaticamente sulla validità della pretesa verso il contribuente quando l'accertamento a suo carico sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
- In tema di riscossione frazionata, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo in via provvisoria gli importi accertati dall'Ufficio, anche prima della definitività dell'accertamento, secondo la disciplina dell'art. 15 d.P.R. 602/1973.
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