Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, trattenuto presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano, impugnava con ricorso per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva accolto la richiesta della Questura di Milano di una seconda proroga di trenta giorni del trattenimento. La Questura aveva fondato l'istanza sull'imbarco programmato per una certa data e sulla documentazione di volo; il Giudice di pace, tuttavia, aveva motivato il provvedimento richiamando la necessità di "ottenere tampone per rimpatrio". Il ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione del provvedimento e sulla proroga del trattenimento, perché il giudice aveva dato una ragione diversa da quella addotta dalla Questura e non aveva risposto alle eccezioni difensive sulla violazione della vita privata e sull'impossibilità del rimpatrio per il rifiuto di sottoporsi al tampone; 2) violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, per non avere considerato il lungo soggiorno in Italia e la conseguente inespellibilità; 3) violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per difetto dei presupposti di legge della seconda proroga, poiché non risultavano gli elementi concreti richiesti dalla norma e la motivazione era generica e non aderente ai requisiti rigorosi previsti per le proroghe successive alla prima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il terzo motivo, con assorbimento del secondo. Ha affermato che il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e che, per la seconda proroga e le successive, l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 richiede un accertamento rigoroso di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione ovvero dimostrino la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto, il provvedimento del Giudice di pace si limitava a una formula generica sulla difficoltà di ottenere il tampone, senza spiegare in che modo, nonostante il rifiuto del trattenuto di sottoporvisi, sarebbe stato comunque possibile organizzare il rimpatrio. La motivazione è stata quindi qualificata come apparente e il decreto è stato cassato senza rinvio, poiché era già decorso il termine entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione in sede di legittimità, demandando la liquidazione al Giudice di pace secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
È richiamato quale norma sul sindacato di legittimità; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale censurabile è ormai solo quello che integra un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La mancanza o apparenza della motivazione del provvedimento giudiziale determina nullità per vizio dell'atto decisorio.
art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per la seconda proroga e le successive del trattenimento occorrono presupposti più rigorosi: elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio; il giudice deve accertarne la sussistenza e motivare in modo specifico.
art. 8 CEDU
È evocato dalla parte ricorrente per sostenere la lesione della vita privata, ma la Corte non lo esamina nel merito perché assorbe il motivo.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato dalla difesa per sostenere l'inespellibilità in ragione della vita privata; il motivo relativo resta assorbito.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge e richiede una rigorosa verifica dei presupposti legali; ciò impone una motivazione effettiva del provvedimento di proroga.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati mediante istanza al giudice del procedimento.
art. 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero è una misura che incide sulla libertà personale e può essere prorogata solo nei limiti rigorosamente previsti dalla legge; il controllo giurisdizionale non può colmare con formule generiche la carenza dei presupposti normativi.
- Per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive non è sufficiente una motivazione stereotipata o una mera difficoltà operativa: il giudice deve verificare e indicare specifici elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure che dimostrino la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio.
- La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non rende controllabile la coerenza tra i presupposti allegati e la decisione adottata.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta lamentare una motivazione insufficiente, ma occorre un difetto radicale o apparente della motivazione.
- Quando il termine entro il quale la proroga del trattenimento avrebbe potuto essere legittimamente disposta è già decorso, la cassazione del provvedimento avviene senza rinvio, perché non residuano spazi per un nuovo esercizio del potere decisorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07762/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →