Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con cui l'amministrazione finanziaria recuperava IRES, IRAP e IVA nei confronti di una associazione/società sportiva dilettantistica, ritenendo superato il limite per fruire del regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. Il giudice tributario di merito aveva annullato l'atto per difetto di contraddittorio preventivo: la CTR aveva ritenuto che, trattandosi di accertamento a tavolino riguardante tributi armonizzati e non armonizzati, l'omissione del contraddittorio inficiava l'intero avviso, e che comunque fosse stata fornita la prova di resistenza. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che il vizio del contraddittorio non si estende automaticamente ai tributi non armonizzati e che, quanto ai tributi armonizzati, la CTR non aveva fatto una concreta verifica dell'effettivo assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso della società sportiva perché il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto al soggetto coobbligato-persona fisica, non anche alla società; ha quindi rilevato che tra società non riconosciuta e coobbligato ex art. 38 c.c. non sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili. Proprio per tale assetto processuale, la sentenza d'appello è passata in giudicato nei confronti della società e tale giudicato è stato opposto dal coobbligato ex art. 1306 c.c. all'Agenzia, risultando preclusa la pretesa fiscale anche nei suoi confronti, poiché la sua obbligazione solidale dipende dalla legittimità dell'accertamento verso l'ente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia in favore del resistente persona fisica.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il motivo di ricorso invocava la norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non la applica nel merito perché rigetta il ricorso su una ragione processuale e di giudicato.
Il coobbligato risponde in solido per le obbligazioni dell'ente non riconosciuto; la Corte richiama la natura della responsabilità per affermare che la pretesa verso il coobbligato dipende dalla fondatezza della pretesa verso l'ente.
Il giudicato formatosi tra creditore e uno dei coobbligati può essere opposto dall'altro coobbligato, quando la decisione non è fondata su ragioni personali del soggetto contro cui si è formato il giudicato.
Norma richiamata come base del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, il cui superamento dei limiti è stato contestato in accertamento.
Massime di principio
- Tra associazione non riconosciuta e soggetto coobbligato ex art. 38 c.c. non sussiste litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, perché le cause sono scindibili.
- Se il ricorso per cassazione è notificato solo a uno dei coobbligati solidali, la sentenza di merito può passare in giudicato nei confronti del soggetto non evocato in cassazione, con conseguente possibilità per l'altro coobbligato di opporre quel giudicato ex art. 1306 c.c., quando la decisione non dipende da ragioni personali.
- Nei rapporti di solidarietà ex art. 38 c.c., l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento nei confronti dell'ente si riflette sulla pretesa verso il coobbligato, se la responsabilità di quest'ultimo deriva esclusivamente dalla posizione rivestita nell'ente.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito la questione del contraddittorio preventivo quando il ricorso è già infondato o precluso per ragioni processuali e di giudicato.
- La corretta individuazione delle parti effettivamente impugnate in cassazione è decisiva: l'assenza di notificazione dell'impugnazione a una parte comporta l'irregolare instaurazione del rapporto processuale nei suoi confronti.
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