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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA a credito riferita al periodo d'imposta 2013, impugnato da una società già cancellata dal registro delle imprese. In primo grado la CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto dalla società estinta e non dai soggetti legittimati. In appello veniva confermata l'inammissibilità. In Cassazione erano proposti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dal socio e mancata considerazione della procura in calce al ricorso; 2) violazione delle norme sulla comunione per non avere distinto la posizione del liquidatore da quella del socio, sostenendo la legittimazione di quest'ultimo a far valere il credito sociale; 3) violazione degli artt. 75, 78, 81 c.p.c., art. 2495 c.c., art. 5 d.P.R. 322/1998 e art. 30 d.P.R. 633/1972, in tema di sopravvenienza del credito IVA dopo la cancellazione della società; 4) violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 28 d.lgs. 174/2014, prospettando una sopravvivenza della società per fictio iuris; 5) violazione degli artt. 182 e 110 c.p.c. e dell'art. 1 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione/riassunzione da parte del successore universale invece di dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso nella parte proposta dall'ex liquidatore, confermando che egli, avendo agito solo quale liquidatore di una società già estinta alla data del ricorso, era privo sin dall'origine di legittimazione processuale; la sua impugnazione resta quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Accoglie invece il primo motivo nella parte riferita al socio, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta da costui in qualità di socio della società estinta. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente alla posizione del socio e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito delle domande proposte da tale parte e regolare anche le spese del giudizio di legittimità relative alla sua posizione. I motivi secondo e terzo del socio sono assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non può omettere di pronunciarsi su una domanda ritualmente proposta da una parte diversa da quella sulla cui posizione si arresta la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia e violazioni del procedimento.

  • artt. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1008 c.c.

    Richiamati per sostenere la contitolarità/comunione indivisa dei diritti non liquidati della società estinta in capo ai soci.

  • artt. 727, 757, 760 c.c.

    Richiamati nel quadro della disciplina della comunione ereditaria/contitolarità, a sostegno dell'assunto sulla gestione dei diritti trasferiti ai soci.

  • artt. 75, 78, 81 c.p.c.

    Invocati per contestare il difetto di capacità/legittimazione processuale e la corretta prosecuzione del giudizio in caso di soggetto estinto.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente; il differimento degli effetti dell'estinzione previsto dalla normativa speciale non opera retroattivamente per cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 5 d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato in relazione alla dichiarazione e alla domanda di rimborso IVA presentata dalla società.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base normativa della domanda di rimborso dell'IVA a credito.

  • art. 28 d.lgs. n. 174 del 2014

    Invocato per sostenere una sopravvivenza della società dopo la cancellazione; la Corte non lo ritiene applicabile al caso per ragioni temporali e di disciplina.

  • art. 182 c.p.c.

    Non è applicabile analogicamente quando manca in radice l'allegazione della legitimatio ad causam e non solo la prova del relativo presupposto.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per la successione nel processo del successore universale; la Corte esclude che possa essere utilizzato per sanare una legittimazione processuale mai allegata.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al processo tributario e alle regole sulla prosecuzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità nei giudizi di impugnazione.

Massime di principio

  • Se il ricorso è proposto da una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, l'ex liquidatore che agisca solo in tale qualità è privo di legittimazione processuale e l'impugnazione è inammissibile.
  • La cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente e la perdita dei poteri rappresentativi del liquidatore; eventuali pretese non si fanno valere sulla base della mera qualità di liquidatore, ma solo se sussiste una distinta legittimazione sostanziale o processuale.
  • Per i diritti o crediti della società non compresi nel bilancio di liquidazione, l'estinzione dell'ente determina un fenomeno successorio in capo ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con conseguente legittimazione del singolo socio ad agire per la tutela del credito sociale.
  • In presenza di una domanda ritualmente proposta da un socio, il giudice non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso riferendola alla sola posizione dell'ex liquidatore, ma deve pronunciarsi specificamente sulla distinta posizione processuale del socio.
  • La disciplina speciale che differisce gli effetti dell'estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L'art. 182 c.p.c. non può essere usato per introdurre ex post una legittimazione processuale mai allegata in giudizio, poiché esso opera solo quando la parte abbia omesso di provare un presupposto esistente e dedotto, non quando il presupposto stesso sia stato originariamente non allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSuccessione legittima
RamiProcesso civileTributiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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