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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33707/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRAP 2002, deducendo di non averne mai ricevuto notifica e contestando anche il successivo avviso di iscrizione ipotecaria; chiedeva l'annullamento della cartella, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e il rimborso della somma pagata per ottenere la cancellazione dell'ipoteca. L'agente della riscossione aveva prodotto in giudizio copie della documentazione notificatoria. In appello, la CTR aveva ritenuto inutilizzabile tale documentazione perché disconosciuta dal contribuente. Il ricorso principale censurava proprio questa impostazione: nullità del procedimento e violazione degli artt. 215 c.p.c., 2712 e 2719 c.c., per avere la CTR considerato tempestivo e specifico un disconoscimento che, secondo il ricorrente, era generico e non supportato da elementi concreti; inoltre si deduceva l'omesso esame della copia della relata prodotta dallo stesso contribuente. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente lamentava invece, da un lato, l'inammissibilità della statuizione di appello sulla qualifica del messo notificatore, dall'altro la violazione delle norme sulla notifica della cartella e la mancata considerazione della pretesa tardività e irregolarità della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'agente della riscossione nei motivi relativi alla prova della notificazione: il giudice di merito non avrebbe dovuto privare di ogni efficacia probatoria le copie delle relate di notifica sulla base di un disconoscimento generico e non corroborato; il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e valutato insieme agli altri elementi istruttori. È stato invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente: inammissibile la doglianza sulla qualifica del messo notificatore perché non introdotta in primo grado; inammissibile la censura sulla tardività della cartella perché l'atto era ormai definitivo per mancata impugnazione nei termini; infondate le censure sulla modalità della notifica, essendo stata ritenuta valida la procedura eseguita in caso di irreperibilità assoluta con affissione all'albo comunale. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente; spese di merito compensate, spese del giudizio di legittimità poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 62 D.Lgs. 546/1992

    Per il ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, oltre alla disciplina speciale sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata.

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Consentiva già all'epoca la notifica degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo PEC da parte degli avvocati, senza preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e non può essere meramente assertivo; il giudice deve comunque valutare le difformità contestate e gli altri elementi istruttori disponibili.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività e modalità del disconoscimento della scrittura o copia prodotta in giudizio.

  • art. 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice può valorizzare gli elementi istruttori disponibili ai fini della prova, nei limiti del rito.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di acquisire documenti, ma ritenuto non decisivo ai fini della censura.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità invocate per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel motivo incidentale sulla tardività della cartella, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per definitività dell'atto non impugnato tempestivamente.

  • art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella rinvia, per quanto non disciplinato, alle regole dell'art. 60 D.P.R. 600/1973.

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul domicilio fiscale; in caso di irreperibilità assoluta del destinatario si applica la forma semplificata con affissione all'albo comunale.

  • art. 140 c.p.c.

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, si applica quando sono noti residenza e indirizzo ma il destinatario è temporaneamente irreperibile.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Il mancato ricorso nei termini rende definitivo l'atto impugnato, precludendo ulteriori contestazioni sulla pretesa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla notifica della cartella esattoriale, la produzione di copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento non può essere neutralizzata da un disconoscimento generico della parte avversa: il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e va apprezzato insieme agli altri elementi di prova disponibili.
  • Quando il disconoscimento della copia è generico o privo di supporto presuntivo, il giudice non può limitarsi a escludere ogni efficacia probatoria del documento prodotto dall'agente della riscossione, ma deve valutare concretamente le difformità dedotte e gli elementi istruttori complessivi, compresa l'eventuale attestazione di conformità proveniente dal depositante.
  • In materia di notificazione degli atti tributari, la disciplina ruota attorno al domicilio fiscale del contribuente; se il destinatario risulta irreperibile assoluto dopo le ricerche nel comune del domicilio fiscale, è legittima la notificazione secondo la forma semplificata prevista dall'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973, con affissione all'albo comunale.
  • Le censure di merito sulla sufficienza o attendibilità delle ricerche del notificatore non sono, di regola, scrutinabili in cassazione come mere contestazioni di fatto, salvo vizi realmente riconducibili a violazione di legge o a omesso esame di fatti decisivi.
  • Una doglianza proposta per la prima volta in appello o in cassazione, se non introdotta nel giudizio di primo grado nei limiti del rito tributario, è inammissibile; inoltre, la mancata impugnazione tempestiva della cartella ne determina la definitività e impedisce di far valere successivamente eccezioni sul merito della pretesa.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., evitando il rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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