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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33682/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della rinuncia al ricorso depositata dall'azienda sanitaria e della conforme accettazione della controparte; ha disposto la compensazione delle spese come concordato tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)

La controversia

Una casa di cura privata aveva agito per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie, deducendo un lodo arbitrale irrituale che aveva accertato l'inadempimento dell'azienda sanitaria provinciale e la condanna al pagamento del corrispettivo, degli interessi e delle spese. L'azienda sanitaria aveva a sua volta impugnato il lodo davanti al Tribunale, deducendone la nullità per invalidità della convenzione arbitrale e, comunque, l'erroneità della decisione. Riuniti i giudizi, il Tribunale aveva respinto l'impugnazione del lodo e accolto la domanda di pagamento. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato nullo il lodo per nullità della clausola compromissoria, ritenendo che una pubblica amministrazione non potesse utilizzare l'arbitrato irrituale come strumento di risoluzione delle controversie, aveva però confermato la condanna al pagamento delle somme dovute, rigettando anche le eccezioni di prescrizione, di difetto di prova sull'accreditamento e sull'esecuzione delle prestazioni e sulla base applicabile agli interessi moratori. Nel ricorso per cassazione, l'azienda sanitaria ha dedotto quattro motivi: 1) che, una volta dichiarato nullo il lodo, non vi sarebbe stata alcuna domanda suscettibile di accoglimento e che la domanda riconvenzionale della casa di cura non sarebbe stata stata ritualmente riproposta in appello; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme regionali in tema di accreditamento e di rapporto con le strutture sanitarie, sostenendo di avere contestato specificamente le pretese avversarie e di avere comunicato l'interruzione del rapporto; 3) che la remunerazione era eventuale e subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie a consuntivo; 4) che gli interessi moratori commerciali non erano applicabili perché la richiesta di remunerazione non aveva base contrattuale. In corso di giudizio la ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    viene richiamato come rito introduttivo del giudizio promosso dalla struttura sanitaria per ottenere la condanna al pagamento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del primo motivo per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alle decadenze difensive

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per la disciplina delle difese e delle eccezioni del convenuto

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la domanda subordinata non sarebbe stata specificamente riproposta in appello

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione ai termini e alle modalità di costituzione in appello

  • art. 2697 c.c.

    invocato nei motivi secondo e terzo in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze documentali e delle contestazioni delle parti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 1 L. Regione Calabria 29 dicembre 2003, n. 30

    invocato nei motivi secondo e terzo in relazione al rapporto di accreditamento e alla remunerazione delle prestazioni sanitarie

  • artt. 1, 2, 3, 4 d.lgs. 231/2002

    richiamati nel quarto motivo per negare l'applicabilità degli interessi moratori commerciali

  • d.l. 244/2007

    richiamato dalla Corte d'appello come norma che aveva successivamente vietato l'arbitrato irrituale per la P.A., ma ritenuto non decisivo perché la nullità della convenzione era stata desunta anche dai principi informatori dell'azione amministrativa

Massime di principio

  • Quando le parti depositano rinuncia al ricorso e la controparte vi aderisce, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi, con regolazione delle spese secondo l'accordo o secondo la disciplina applicabile.
  • L'estinzione per rinuncia rende superfluo ogni scrutinio sulla fondatezza delle censure formulate contro la sentenza impugnata.
  • Nei giudizi relativi al pagamento di prestazioni sanitarie tra struttura privata e azienda sanitaria, le questioni su validità della clausola arbitrale, prova dell'accreditamento, esecuzione delle prestazioni e regime degli interessi possono essere dedotte in più motivi, ma restano assorbite se sopravviene rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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