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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33680/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un allevatore per il pagamento di un'indennità integrativa prevista dalla legislazione regionale siciliana per l'abbattimento di capi ovini affetti da brucellosi. L'azienda sanitaria, opponendosi, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e aveva chiamato in causa l'assessorato regionale competente, ritenuto il soggetto obbligato. Il tribunale aveva revocato il decreto nei confronti dell'azienda sanitaria e condannato l'assessorato; la corte d'appello, invece, aveva dichiarato inammissibile la chiamata del terzo, ritenuto legittimata passiva l'azienda sanitaria e rigettato l'opposizione. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione della normativa regionale e del diritto UE, sostenendo che la pretesa indennitaria non fosse esigibile per difetto di copertura finanziaria e, soprattutto, che la misura regionale costituisse un aiuto di Stato non notificato né autorizzato dalla Commissione europea; 2) ingiusta condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo relativo alla mancanza di copertura finanziaria, ma ha accolto la censura relativa alla compatibilità della misura indennitaria con il diritto dell'Unione europea. Ha affermato che la questione degli aiuti di Stato era rilevabile d'ufficio e che il giudice di merito non aveva verificato se la disciplina regionale ricadesse nelle esenzioni previste dai regolamenti UE richiamati dalla Corte di giustizia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nei rapporti con l'assessorato e assorbito nei rapporti con il beneficiario dell'indennità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare violazioni di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato in tema di termine breve per proporre impugnazione, la cui decorrenza deve essere provata dalla parte che eccepisce la tardività.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato reputato tempestivo rispetto a tale termine.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per gli effetti della tempestiva notificazione al litisconsorte necessario.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato quale disposizione sulla nozione di aiuto di Stato.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato quale base della procedura di controllo preventivo e di notifica degli aiuti di Stato.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato in collegamento al dovere di conformazione dell'ordinamento interno al diritto UE.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato con riferimento al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • L. Regione Sicilia n. 12 del 5 giugno 1989, art. 3

    Norma regionale che riconosce l'indennità per l'abbattimento di animali infetti.

  • L. Regione Sicilia n. 19 del 2005, art. 25, comma 16

    Norma regionale oggetto di censura per incompatibilità con il diritto dell'Unione, in quanto collegata a un nuovo aiuto di Stato.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale sul perfezionamento della notificazione per il notificante.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale sul perfezionamento della notificazione per il notificante.

  • art. 3 TFUE

    Richiamato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale sulla scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale a fondamento della regola sul perfezionamento della notificazione per il notificante.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, la parte che eccepisce la tardività del ricorso per superamento del termine breve ha l'onere di provare la data di decorrenza del termine, producendo la copia autentica della sentenza con relata di notificazione e, se la notifica è a mezzo posta, l'avviso di ricevimento; in mancanza, la notificazione della sentenza non può dirsi provata e il termine breve non decorre.
  • Ai fini della tempestività della notificazione dell'impugnazione, per il notificante vale il principio di scissione degli effetti della notifica: rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non quella delle successive formalità eseguite da quest'ultimo.
  • La questione di compatibilità di una normativa interna con il diritto dell'Unione, quando si tratti di verificare se la misura stessa integri un aiuto di Stato, è rilevabile d'ufficio; tuttavia, se la verifica richiede accertamenti di fatto sulla concreta fruizione dell'aiuto, il giudice può pronunciarsi solo se i relativi fatti sono allegati e provati.
  • Quando una disciplina regionale introduca o modifichi in modo sostanziale un regime di aiuti già esistente, la misura può integrare un "nuovo aiuto" soggetto a preventiva notifica alla Commissione europea e all'obbligo di astensione dall'esecuzione sino alla decisione definitiva, salvo che ricorrano le esenzioni previste dai regolamenti UE applicabili.
  • La verifica dell'eventuale esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato richiede l'accertamento della piena ricorrenza di tutte le condizioni previste dai regolamenti europei invocati; in difetto di tale verifica, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.
  • La censura relativa alla sola opportunità della compensazione delle spese di lite non è sindacabile in cassazione quando si risolva in una critica alla discrezionalità del giudice di merito, salvo specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRiscossione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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