Cassazione Civile, Ordinanza n. 33688/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il pagamento di somme iscritte a ruolo e rimaste insolute relative a contributi dovuti dagli iscritti per ruoli formati nel 1998 e nel 1999. L'agente della riscossione aveva proposto opposizione al decreto, accolta in appello con revoca del decreto stesso. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, e del D.Lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che l'annullamento automatico dei ruoli fino al 31/12/1999 non fosse applicabile a una cassa privatizzata priva di finanziamenti pubblici e che, comunque, la norma riguardasse solo crediti ancora riscuotibili; (2) illegittimità costituzionale della medesima disciplina per violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, assumendo che si trattasse di un'ablazione patrimoniale senza indennizzo; (3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, prospettando un aiuto di Stato in favore dell'agente della riscossione; (4) violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999 e del D.P.R. n. 43 del 1988, per avere la Corte territoriale escluso la perdita del diritto al discarico per omesso invio delle comunicazioni di inesigibilità; (5) violazione della L. n. 228 del 2012 e del D.M. 15 giugno 2015, per non avere distinto tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui la disciplina della L. n. 228 del 2012, commi 527-529, si applica anche agli enti privatizzati che riscossano tramite ruolo, come la cassa forense, e comporta soltanto l'annullamento del titolo esecutivo (ruolo) e il venir meno della procedura di riscossione a mezzo ruolo, non l'estinzione del credito sottostante. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di incostituzionalità e di contrasto con il diritto UE, negando altresì la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Quanto al profilo del discarico per inesigibilità, ha osservato che per i ruoli anteriori al 30.9.1999 l'eventuale obbligo di rendicontazione non era assistito da una previsione di perdita del diritto al discarico in caso di omissione. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello e condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529
La disciplina si applica ai ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999; per i crediti di importo fino a 2.000 euro opera l'annullamento automatico del ruolo, per quelli superiori il discarico all'esito della comunicazione dell'esaurimento dell'attività di riscossione; in ogni caso l'effetto incide sul titolo esecutivo e non estingue il credito sottostante.
D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2
La natura privatizzata dell'ente previdenziale non impedisce l'applicazione della disciplina sul discarico dei ruoli, poiché l'ente svolge una funzione pubblica previdenziale ed è legittimato a riscuotere mediante ruolo.
D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19, 20, 22 e 59, comma 4-ter
Il nuovo sistema ha sostituito il meccanismo del 'non riscosso come riscosso'; il diritto al discarico per inesigibilità presuppone il rispetto degli adempimenti previsti, ma per i ruoli anteriori al 30.9.1999 l'eventuale omissione delle comunicazioni non comporta, in difetto di espressa previsione, la perdita del diritto al discarico.
D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 32, comma 3, 75, 77, 35, 39, 74 e 82
Nel previgente sistema il concessionario anticipava alla cassa le somme iscritte a ruolo e poteva ottenere il discarico solo a certe condizioni; la riforma del 1999 ha superato tale meccanismo.
D.M. 15 giugno 2015, artt. 1, 2 e 3
Ha dato attuazione alla disciplina del discarico automatico e della trasmissione degli elenchi delle quote, precisando gli adempimenti informativi per gli importi superiori a 2.000 euro.
art. 3 Cost.
La disciplina è stata letta in modo conforme al canone di ragionevolezza e proporzionalità, escludendo che l'annullamento del ruolo integri una ablazione patrimoniale del credito.
art. 38 Cost.
La censura di incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale è stata respinta perché il credito non viene estinto, ma solo sottratto alla riscossione a mezzo ruolo.
art. 41 Cost.
Non è stata ravvisata una compressione illegittima dell'autonomia economica dell'ente, in quanto la disciplina riguarda solo la tecnica di riscossione.
art. 42 Cost.
L'annullamento del ruolo non è stato qualificato come espropriazione o misura ablativa del diritto di credito.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Esclusa la violazione perché non vi è sottrazione del bene credito, ma solo rimodulazione della riscossione.
art. 117 Cost.
La disciplina non contrasta con la CEDU per le medesime ragioni di ragionevolezza e non interferenza sostanziale sul diritto di credito.
art. 6 CEDU
La norma sopravvenuta non è stata ritenuta lesiva della parità delle armi o del giusto processo, inserendosi in un percorso normativo già avviato dal 1999.
artt. 107 e 108 TFUE
È stato escluso che la misura integri un aiuto di Stato, mancando la prova di un vantaggio economico selettivo non ottenibile in condizioni normali di mercato.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione risultava già risolta da giurisprudenza consolidata e non sussistevano dubbi interpretativi ragionevoli.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale di riscossione prevede l'annullamento dei ruoli iscritti in epoca risalente, l'effetto riguarda normalmente il titolo esecutivo e la procedura di riscossione, non l'estinzione del credito sostanziale, che resta azionabile con gli ordinari strumenti.
- La natura privatistica di un ente previdenziale non esclude l'applicazione di norme generali sulla riscossione a mezzo ruolo, se l'ente è comunque titolare di una funzione pubblica e opera, per legge, tramite quel meccanismo.
- La previsione di discarico automatico o di eliminazione contabile dei crediti inesigibili va letta in chiave contabile e di razionalizzazione del bilancio, non come ablazione patrimoniale del diritto di credito.
- Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità CEDU che presuppongono la perdita definitiva del credito non sono fondate se la disciplina incide soltanto sul mezzo di riscossione e non sul diritto sostanziale.
- Per i ruoli anteriori all'entrata in vigore della riforma del 1999, l'eventuale obbligo di rendicontazione o di comunicazione dell'inesigibilità non comporta perdita del diritto al discarico se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione eurounitaria risulta già chiarita dalla giurisprudenza consolidata o quando la soluzione è priva di ragionevoli margini di dubbio.
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