Cassazione Civile, Ordinanza n. 33686/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il recupero di somme iscritte a ruolo e rimaste insolute, riferite a ruoli risalenti al 1998 e 1999. La società concessionaria della riscossione propose opposizione, rigettata in primo grado; in appello la decisione fu riformata con revoca del decreto ingiuntivo. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) violazione della L. n. 228 del 2012 e del D.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che il discarico/annullamento automatico dei ruoli antecedenti al 31.12.1999 non possa applicarsi a una cassa privata non finanziata dallo Stato e che, comunque, la norma riguarderebbe solo crediti ancora riscuotibili; (2) questione di illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per asserita ablazione senza indennizzo di crediti dell'ente; (3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e richiesta di disapplicazione della disciplina o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo che il discarico automatico integri un aiuto di Stato in favore degli agenti della riscossione; (4) violazione degli artt. 19, 20 e 59, comma 4-ter, del D.lgs. n. 112 del 1999 e delle norme del D.P.R. n. 43 del 1988, per mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità e conseguente perdita del diritto al discarico; (5) violazione della L. n. 228 del 2012 e del D.M. 15 giugno 2015, per non aver differenziato tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute infondate, richiamando un orientamento già consolidato: la disciplina del 2012 non estingue il credito sostanziale, ma incide solo sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione a mezzo ruolo; essa è applicabile anche agli enti privatizzati che riscuotono mediante ruolo; la previsione dell'eliminazione dalle scritture contabili ha valenza contabile e non ablativa; non sussiste violazione dei parametri costituzionali o della CEDU; non vi è aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE; non era necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE; inoltre, per i ruoli cartacei antecedenti al 30.9.1999, l'eventuale omissione degli obblighi informativi non comporta la perdita del diritto al discarico in assenza di una norma espressa che lo preveda. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto corretta la sentenza d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo, aderendo all'orientamento secondo cui la disciplina della L. n. 228 del 2012 sui ruoli anteriori al 31.12.1999 comporta soltanto l'annullamento/discarico del ruolo e la cessazione della riscossione coattiva mediante ruolo, senza estinzione del credito sottostante. Ha escluso sia l'illegittimità costituzionale della disciplina sia il contrasto con il diritto UE e ha negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto al profilo degli obblighi informativi e della perdita del diritto al discarico, ha osservato che, per i ruoli formati prima del 30.9.1999, l'inadempimento non determina tale perdita in assenza di una previsione normativa espressa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529
La disciplina di annullamento/discarico automatico dei ruoli anteriori al 31.12.1999 riguarda tutti gli enti creditori che riscuotono mediante ruolo; per i crediti inferiori a 2.000 euro comporta l'annullamento del ruolo, per quelli superiori il discarico all'esito delle comunicazioni previste, ma in ogni caso incide sul titolo esecutivo e non estingue il credito sottostante.
D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2
La natura privatistica dell'ente previdenziale non ne esclude l'applicazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo, in quanto ente privatizzato deputato a funzioni pubbliche previdenziali.
D.P.R. n. 43 del 1988, art. 32, comma 3
Nel previgente sistema il concessionario era tenuto al meccanismo del "non riscosso come riscosso", anticipando l'importo dei ruoli alla Cassa.
D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 35, 39, 74 e 82
Richiamati dalla ricorrente per sostenere obblighi di informazione e rendicontazione, ma la Corte ha ritenuto che, per i ruoli anteriori al 30.9.1999, l'eventuale omissione non comporti perdita del diritto al discarico se non prevista espressamente.
D.lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20
Gli adempimenti e la perdita del diritto al discarico operano nel nuovo sistema per i ruoli successivi; la disciplina di cui alla L. n. 228 del 2012 esclude l'applicazione di tali articoli ai ruoli considerati.
D.lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter
Per i ruoli antecedenti al 30.9.1999 l'obbligo di rendicontazione decorreva da un decreto attuativo mai emanato; in mancanza, l'inadempimento non fa perdere il diritto al discarico.
D.M. 15 giugno 2015
Decreto attuativo della L. n. 228 del 2012: prevede trasmissione degli elenchi delle quote e il conseguente discarico/eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.
artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate perché la disciplina non ha natura ablativa del credito ma riorganizza la riscossione.
art. 117 Cost.
La doglianza è stata respinta anche con riferimento all'art. 6 CEDU, ritenendo che la norma non incida irragionevolmente sulla parità delle parti né su un affidamento tutelabile all'immutabilità del quadro normativo.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
La disciplina non integra un'espropriazione senza indennizzo poiché non estingue il credito, ma solo il titolo esecutivo a mezzo ruolo.
art. 6 CEDU
La Corte ha escluso che la norma interferisca in modo irragionevole con i giudizi pendenti o con la parità delle parti.
artt. 107 e 108 TFUE
La misura sul discarico automatico non è stata ritenuta aiuto di Stato, difettando la prova di un vantaggio economico selettivo alle condizioni richieste dal diritto UE.
art. 267 TFUE
Nessun rinvio pregiudiziale era necessario, sia per la giurisprudenza UE già consolidata sia perché la corretta applicazione del diritto unionale non presentava dubbi ragionevoli.
art. 3 Cost.
La disciplina è stata interpretata in senso conforme a ragionevolezza e proporzionalità, riferendo le espressioni di annullamento/eliminazione al ruolo e non al credito.
Massime di principio
- Quando una norma sul discarico automatico dei ruoli pregressi interviene sulla riscossione mediante ruolo, l'effetto va riferito al titolo esecutivo e non al credito sostanziale, salvo espressa previsione contraria.
- La disciplina che elimina i ruoli più risalenti o di modesto importo può applicarsi anche a enti privatizzati che svolgono funzioni pubbliche e utilizzano eccezionalmente il ruolo, se la legge non distingue in base alla natura pubblica o privata dell'ente creditore.
- L'eliminazione del credito dalle scritture contabili ha valenza contabile e di veridicità del bilancio, non comporta di per sé estinzione del diritto di credito.
- Per i ruoli anteriori a una determinata data, l'eventuale omissione di adempimenti informativi o di rendicontazione non determina la perdita del diritto al discarico se tale conseguenza non è prevista da una norma espressa.
- Non sussiste aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE se la misura contestata non attribuisce al presunto beneficiario un vantaggio economico selettivo non ottenibile in condizioni normali di mercato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione è già risolta da giurisprudenza unionale consolidata oppure quando l'applicazione del diritto UE non lascia adito a ragionevoli dubbi.
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