Cassazione Civile, Ordinanza n. 33683/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un allevatore per il pagamento di una somma a titolo di indennità integrativa prevista da una legge regionale siciliana per l'abbattimento di capi ovini affetti da brucellosi. L'ente sanitario aveva proposto opposizione in primo grado, respinta dal Tribunale; in appello, invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell'ente, revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto che la prestazione richiesta rientrasse tra gli aiuti di Stato soggetti a preventiva autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione intervenuta solo per alcune annualità e non per quelle oggetto della domanda. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'erronea interpretazione e conseguente disapplicazione della legge regionale, sostenendo che la norma prevedesse soltanto un'indennità integrativa e non un aiuto di Stato; ha inoltre richiamato la funzione integrativa rispetto a un'analoga indennità statale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato già effettuata dalla Commissione europea e sulla mancanza di autorizzazione per gli anni richiesti. La Corte ha ribadito che la valutazione di compatibilità degli aiuti di Stato spetta in via esclusiva alla Commissione e che il giudice nazionale non può sostituirsi ad essa; ha poi osservato che il ricorrente non aveva allegato né dimostrato in modo specifico l'esistenza di una causa di esenzione dall'obbligo di notifica, onere che grava sul beneficiario. Conseguentemente, è stata confermata la revoca del decreto ingiuntivo e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
art. 107 TFUE
Stabilisce il divieto degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salvo deroghe.
art. 108 TFUE
Attribuisce alla Commissione il controllo permanente sui regimi di aiuto e impone la previa notifica e il divieto di esecuzione delle misure non ancora autorizzate.
art. 267 TFUE
È richiamato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia come strumento di chiarimento interpretativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Regolamento (UE) n. 702/2014
È richiamato come possibile fonte di esenzione dall'obbligo di notifica, solo se risultano rispettate tutte le condizioni previste.
Regolamento (UE) n. 1408/2013
È richiamato come possibile disciplina degli aiuti de minimis, applicabile solo se l'aiuto rispetta tutte le condizioni previste.
Massime di principio
- In materia di aiuti di Stato, la qualificazione della misura e la valutazione della sua compatibilità con il mercato interno spettano in via esclusiva alla Commissione europea; il giudice nazionale deve conformarsi a tale valutazione e non può sostituirla con una propria.
- Quando una misura di aiuto non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione, la sua erogazione richiede il rispetto della procedura di previa notifica; in difetto, la norma interna o l'atto che ne costituisca il presupposto non può essere applicato per riconoscere il beneficio richiesto.
- L'esenzione dall'obbligo di notifica costituisce eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato e, quindi, le condizioni che la integrano devono essere allegate e provate da chi invoca il beneficio.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, senza censurare la reale base decisoria, non è sufficiente.
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