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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33678/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice aveva eseguito lavori di ampliamento di un padiglione ospedaliero e, a seguito di ripetute sospensioni, ritardi, riserve e contestazioni finali, aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di indennizzo per sospensione dei lavori, aumento dei prezzi, ritardato collaudo e altre poste connesse all’appalto. Dopo un primo giudizio nel quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria evocata, la domanda era stata coltivata nei confronti dell’Assessorato regionale subentrato alla gestione liquidatoria. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo che gli atti di diffida e messa in mora non fossero stati inviati alla gestione stralcio/liquidatoria competente, ma a soggetti diversi e non legittimati. In cassazione la società ha dedotto: violazione della disciplina sulla successione delle USL/AUSL e della normativa speciale siciliana; omesso esame di fatti decisivi; violazione del legittimo affidamento; violazione dell’art. 101 c.p.c. perché la Corte territoriale non aveva considerato che le missive erano comunque pervenute agli uffici della gestione stralcio/liquidatoria e che la controparte aveva risposto nel merito. Ha inoltre contestato la tesi secondo cui le comunicazioni indirizzate alla struttura sanitaria formalmente diversa non potessero interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la questione non poteva essere risolta in base al solo dato formale della diversa soggettività giuridica, poiché la struttura organizzativa e amministrativa utilizzata per la gestione liquidatoria coincideva con quella dell’azienda sanitaria; inoltre, il provvedimento regionale aveva ingenerato un affidamento che impediva alla controparte di sottrarsi alle comunicazioni indirizzate secondo le indicazioni fornite. È stato quindi ritenuto necessario riesaminare la questione della idoneità delle missive a interrompere la prescrizione e della concreta conoscenza da parte degli uffici competenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Ricorso proposto per errores in iudicando e in procedendo, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

    La censura in cassazione può investire sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione, oltre agli errori processuali denunciati nei limiti consentiti.

  • art. 11, comma 2, r.d. n. 1611 del 1933

    La notificazione del ricorso all’Avvocatura Distrettuale invece che all’Avvocatura Generale è nulla ma sanabile, non inesistente.

  • art. 6, comma 1, l. n. 724 del 1994

    In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende... i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.

    Ha determinato una successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori delle soppresse USL, con gestione stralcio/lquidatoria separata; i debiti e crediti delle gestioni pregresse non transitano sulle nuove ASL.

  • art. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995

    Le gestioni a stralcio sono trasformate in gestioni liquidatorie.

  • art. 55 l.r. Sicilia n. 30 del 1993

    La norma regionale non ha escluso la successione ex lege nei rapporti obbligatori, ma solo che la soppressione delle USL risolvesse automaticamente i contratti o le convenzioni in corso.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza nella parte in cui la decisione di merito avrebbe trascurato la deduzione sulla effettiva pervenienza delle missive agli uffici competenti.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso, applicata analogicamente al fenomeno successorio delle Regioni nei rapporti delle soppresse USL.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come esempio di pretese comunque ricomprese nel perimetro dei rapporti delle soppresse USL, soggetti alla successione ex lege della Regione.

  • art. 17 Statuto della Regione Siciliana

    La potestà legislativa regionale in materia sanitaria incontra i limiti dei principi e interessi generali della legislazione statale.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Il richiamo serve a equiparare, per la materia sanitaria, i limiti della legislazione siciliana ai principi fondamentali vincolanti per le regioni ordinarie.

Massime di principio

  • In tema di rapporti obbligatori originati da gestioni di USL soppresse, la disciplina statale impone che i debiti e crediti pregressi non gravino sulle nuove ASL, ma siano gestiti tramite apposite strutture stralcio o liquidatorie.
  • La successione ex lege della Regione nei rapporti delle soppresse USL esclude che la nuova azienda sanitaria sia, di regola, il soggetto passivo dei rapporti pregressi; tuttavia la valutazione della legittimazione e degli effetti degli atti del creditore non può arrestarsi al solo dato formale quando la struttura operativa effettiva è unitaria.
  • Se la struttura amministrativa utilizzata per la gestione liquidatoria coincide sostanzialmente con quella dell’azienda sanitaria e gli uffici competenti ricevono comunque la comunicazione, non è corretto negare efficacia interruttiva o rilevanza dell’atto solo perché indirizzato a un diverso soggetto formalmente individuato.
  • I principi di buona fede e tutela dell’affidamento impediscono all’ente che abbia ingenerato nel creditore un affidamento sulla corretta individuazione del destinatario di eccepire poi l’inefficacia delle comunicazioni inviate in conformità alle indicazioni fornite dallo stesso ente.
  • La normativa regionale speciale non può derogare ai principi statali imperativi in materia di successione nei rapporti delle USL soppresse, ma può rilevare sul piano dell’affidamento e della concreta organizzazione degli uffici destinati a ricevere gli atti del creditore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della provaGiudicato

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