Cassazione Civile, Ordinanza n. 34214/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015, notificato a una persona fisica in quanto ritenuta amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata semplificata, considerata dall'Ufficio una mera schermo/fictio utilizzata nell'interesse del soggetto stesso. L'atto imputava al ricorrente, in via diretta, solidale e illimitata, maggiori imposte, sanzioni e interessi riferiti alla società, per un importo molto elevato. I motivi del ricorso per cassazione erano cinque: 1) violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, per essere il PVC stato conosciuto solo con l'avviso e per mancato rispetto del termine dilatorio; 2) vizio motivazionale sulla prova della qualifica di amministratore di fatto, lamentando l'assenza di atti concreti di gestione e l'inutilizzabilità di una dichiarazione del legale rappresentante; 3) omessa motivazione e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancanza di un presupposto normativo idoneo ad estendere alla persona fisica la responsabilità tributaria della società; 4) violazione degli artt. 2462 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, per contrasto con l'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali; 5) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003, sostenendo che le sanzioni tributarie, relative a società con personalità giuridica, dovrebbero gravare esclusivamente sull'ente e non sull'amministratore, neppure di fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, affermando che l'accertamento tributario non è condizionato da una verifica diretta nei confronti del contribuente successivamente attinto dall'avviso né dalla previa redazione di un PVC in contraddittorio con lo stesso; ha inoltre ribadito che la motivazione dell'atto può essere anche per relationem. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché volti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché, in presenza di una gestione uti dominus della società, rileva la sostanza del ruolo del soggetto che ha effettivamente diretto e beneficiato dell'attività societaria, sicché l'Amministrazione può traslare il reddito dalla società al gestore effettivo. Il quinto motivo è stato parimenti infondato, perché l'art. 7 d.l. 269/2003 non si applica quando la società sia un mero schermo utilizzato dal gestore uti dominus: in tale ipotesi le sanzioni colpiscono direttamente la persona fisica autrice della violazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio a tutela del contraddittorio procedimentale è invocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la legittimità dell'accertamento non è condizionata dalla previa verifica diretta sul contribuente né dalla previa redazione di un PVC in contraddittorio con lo stesso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura di legittimità per vizio di motivazione è ammessa solo nei limiti del novellato art. 360, n. 5, cioè per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non per chiedere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo anomalia motivazionale rilevante in termini di mancanza assoluta, motivazione apparente o perplessa.
Nel ricorso per cassazione è richiesto il rispetto del principio di autosufficienza, con specifica trascrizione degli atti e dei passi rilevanti su cui si fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale richiede l'indicazione del fatto storico omesso e degli elementi da cui risulti che esso è stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura sulla motivazione dell'avviso è respinta perché l'atto può essere motivato anche per relationem, purché siano richiamati elementi essenziali e sia consentita la ricostruzione del contenuto rilevante dell'atto presupposto.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità della dichiarazione del legale rappresentante, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo in termini di accoglimento.
Sono evocati dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese in sede penale, ma la censura non è accolta.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
È richiamato dal ricorrente come norma processuale penale asseritamente violata, senza che la censura sia accolta.
La Corte non accoglie la tesi dell'autonomia patrimoniale perfetta come ostativa alla pretesa fiscale quando sia accertata una gestione sostanziale uti dominus della società come mero schermo.
La censura è respinta perché, nel caso di utilizzo della società come paravento personale, l'imposizione può essere traslata sul soggetto che ha effettivamente gestito e beneficiato dell'attività.
art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
La norma, che attribuisce le sanzioni alla sola società con personalità giuridica, non si applica quando la società sia un mero schermo utilizzato dal gestore uti dominus; in tal caso le violazioni vanno riferite alla persona fisica che le ha poste in essere.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
È la base per la traslazione dell'imponibile dalla società interposta al soggetto che la gestisce uti dominus, quale effettivo possessore del reddito.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il minimo costituzionale della motivazione sindacabile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale estreme.
È richiamato per chiarire che il 'fatto' omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere un fatto storico principale o secondario rilevante ai fini dell'onere probatorio.
art. 12 preleggi
È evocato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale nel senso della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di legittimità, la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se individua un fatto storico, decisivo e controverso, il cui esame sia stato completamente omesso; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle argomentazioni difensive.
- L'accertamento tributario non è invalidato per il solo fatto che il contribuente non sia stato direttamente sottoposto a verifica o che non gli sia stato preventivamente notificato un PVC in contraddittorio, potendo la pretesa fondarsi anche su elementi acquisiti aliunde e su motivazione per relationem.
- Quando una società sia utilizzata come mero schermo da un soggetto che la gestisce uti dominus, ciò che rileva non è la qualifica formale di amministratore di fatto o di diritto, ma la sostanza del controllo e della direzione effettiva dell'attività societaria.
- In presenza di gestione uti dominus, l'Amministrazione finanziaria può imputare il reddito e le conseguenze tributarie al soggetto che ha effettivamente gestito e beneficiato dell'attività societaria, anche se la società è formalmente dotata di personalità giuridica.
- La disciplina dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 sulle sanzioni a carico della sola persona giuridica non opera quando la società sia un'interposizione fittizia o un mero paravento personale: in tal caso le sanzioni restano riferibili alla persona fisica autrice delle violazioni.
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