Cassazione Civile, Ordinanza n. 34140/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione una plusvalenza non dichiarata di euro 632.601,44 derivante dalla cessione di quote societarie. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di non avere percepito il corrispettivo della cessione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che la plusvalenza fosse tassabile solo al momento dell'incasso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 67 e 68 TUIR, sostenendo che la plusvalenza si realizza al perfezionamento del contratto e che le vicende successive di inadempimento o mancato pagamento non incidono sul realizzo; con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale e violazione delle norme processuali del processo tributario, perché il giudice d'appello avrebbe acriticamente ritenuto non percepito il corrispettivo e avrebbe escluso la realizzazione della plusvalenza nell'anno di cessione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione onerosa di partecipazioni societarie si realizza al momento del perfezionamento del contratto di cessione, mentre la tassazione segue il principio di cassa e quindi il reddito concorre alla base imponibile nel periodo d'imposta in cui il corrispettivo è effettivamente percepito. La mancata percezione del prezzo non esclude la realizzazione della plusvalenza, ma può solo differire la sua imponibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame in fatto sulla effettiva percezione, totale o parziale, del corrispettivo e sui relativi periodi d'imposta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR
Le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni societarie sono qualificate come redditi diversi.
La nozione di plusvalenza va letta distinguendo il momento del realizzo da quello della percezione del corrispettivo; la mancata percezione non elimina il presupposto impositivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato dall'Ufficio.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato come norma del processo tributario asseritamente violata nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono indicati come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio processuale/motivazionale.
Massime di principio
- In materia di plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni societarie, il momento del "realizzo" coincide con il perfezionamento del contratto di cessione, poiché in quel momento sorge il credito al corrispettivo e si forma la componente positiva di reddito.
- Il principio di cassa governa la tassazione dei redditi diversi, ma riguarda il periodo d'imposta di imputazione del reddito già realizzato; non incide sull'esistenza della plusvalenza come fatto generatore dell'imposta.
- La mancata percezione del prezzo, la rateizzazione o l'inadempimento del cessionario non escludono la realizzazione della plusvalenza, potendo incidere solo sul differimento della sua imponibilità.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve accertare con motivazione adeguata se e quando il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, totale o parziale, per individuare il corretto periodo d'imposta di tassazione.
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