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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34140/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione una plusvalenza non dichiarata di euro 632.601,44 derivante dalla cessione di quote societarie. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di non avere percepito il corrispettivo della cessione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che la plusvalenza fosse tassabile solo al momento dell'incasso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 67 e 68 TUIR, sostenendo che la plusvalenza si realizza al perfezionamento del contratto e che le vicende successive di inadempimento o mancato pagamento non incidono sul realizzo; con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale e violazione delle norme processuali del processo tributario, perché il giudice d'appello avrebbe acriticamente ritenuto non percepito il corrispettivo e avrebbe escluso la realizzazione della plusvalenza nell'anno di cessione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione onerosa di partecipazioni societarie si realizza al momento del perfezionamento del contratto di cessione, mentre la tassazione segue il principio di cassa e quindi il reddito concorre alla base imponibile nel periodo d'imposta in cui il corrispettivo è effettivamente percepito. La mancata percezione del prezzo non esclude la realizzazione della plusvalenza, ma può solo differire la sua imponibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame in fatto sulla effettiva percezione, totale o parziale, del corrispettivo e sui relativi periodi d'imposta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni societarie, il momento del "realizzo" coincide con il perfezionamento del contratto di cessione, poiché in quel momento sorge il credito al corrispettivo e si forma la componente positiva di reddito.
  • Il principio di cassa governa la tassazione dei redditi diversi, ma riguarda il periodo d'imposta di imputazione del reddito già realizzato; non incide sull'esistenza della plusvalenza come fatto generatore dell'imposta.
  • La mancata percezione del prezzo, la rateizzazione o l'inadempimento del cessionario non escludono la realizzazione della plusvalenza, potendo incidere solo sul differimento della sua imponibilità.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve accertare con motivazione adeguata se e quando il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, totale o parziale, per individuare il corretto periodo d'imposta di tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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