Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva indicato in dichiarazione un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e lo aveva compensato per l'anno d'imposta 2017. L'Agenzia delle Entrate, dopo richieste documentali e un accesso presso la sede della società, riteneva insussistenti i presupposti dell'agevolazione e notificava un atto di recupero del credito. La contribuente impugnava l'atto e, in cassazione, deduceva: 1) omessa pronuncia della sentenza di appello sulla censura relativa alla nullità dell'atto di recupero per mancata previa revoca dell'autorizzazione all'agevolazione da parte del Centro Operativo competente; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e della normativa sul contraddittorio preventivo, per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la fine dell'accesso/verifica e la notifica dell'atto; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, sostenendo di aver provato tutti i requisiti per l'agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che per il credito d'imposta in questione non sia prevista, in via generale, la previa revoca dell'autorizzazione all'agevolazione da parte del Centro Operativo prima dell'emissione dell'atto di recupero. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, applicabile anche all'atto di recupero di credito d'imposta, poiché l'atto era stato notificato il 22.7.2019 dopo un accesso presso la sede della società avvenuto il 5.6.2019, quindi prima del decorso del termine. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'atto di recupero n. THQCRIE00032. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La società è risultata vittoriosa, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione al contraddittorio preventivo e al termine dilatorio
il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla necessaria previa revoca dell'agevolazione
è stato dedotto il travisamento della prova circa il possesso dei requisiti per l'agevolazione
si applica anche all'atto di recupero di credito d'imposta; il termine dilatorio di 60 giorni va rispettato dopo l'accesso/verifica, a garanzia del contraddittorio procedimentale
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di contraddittorio preventivo, ma ritenuto non applicabile ratione temporis all'atto del 2019
norma introdotta dall'art. 4-octies D.L. 34/2019, entrata in vigore dal 1.7.2020, quindi successiva ai fatti di causa
art. 1, commi 98-108, L. 208/2015
disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati al Mezzogiorno; non prevede la previa revoca dell'autorizzazione come presupposto dell'atto di recupero
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Cassazione di decidere nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 111 Cost.
richiamato insieme ai principi di economia processuale e ragionevole durata per giustificare la decisione nel merito in caso di omessa pronuncia
non espressamente richiamato nel testo decisionale, ma la pronuncia insiste sul tema dell'onere di allegazione/prova della parte che invoca l'agevolazione e della prova di resistenza per il contraddittorio
Massime di principio
- In materia di credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, l'atto di recupero del credito non riconoscibile può essere emesso dall'articolazione territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate anche se l'originaria fruizione era stata autorizzata da un diverso ufficio, non essendo prevista una regola generale che imponga la previa revoca dell'autorizzazione da parte del Centro Operativo.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica anche all'atto di recupero di credito d'imposta, in quanto atto sostanzialmente impositivo equiparabile all'avviso di accertamento sotto il profilo delle garanzie procedimentali.
- Il termine di 60 giorni decorre da ogni verbale o attività di accesso/ verifica che costituisca esercizio di potere ispettivo nei confronti del contribuente, indipendentemente dalla denominazione formale del verbale stesso.
- La violazione del termine dilatorio comporta l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus, senza che la successiva contestazione nel merito dei presupposti dell'agevolazione possa sanare il vizio procedimentale.
- Quando l'omessa pronuncia della sentenza impugnata riguarda una questione di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio.
- Le disposizioni introdotte successivamente sui nuovi obblighi di contraddittorio endoprocedimentale non si applicano retroattivamente agli atti notificati prima della loro entrata in vigore, salvo diversa previsione normativa.
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