Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34138/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva appreso dell’esistenza della cartella solo recandosi presso gli uffici del concessionario della riscossione per ottenere l’estratto di ruolo. Sosteneva che la notifica della cartella fosse nulla o irrituale, perché eseguita presso il domicilio di una persona qualificatasi come suocera, luogo non coincidente con la sua residenza né con il suo domicilio fiscale. In primo grado fu negato l’interesse ad agire per carenza di una notifica di pretesa tributaria. In appello fu invece ritenuta invalida la notifica e, conseguentemente, dichiarata la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la novella introdotta dalla l. n. 215/2021 dovesse applicarsi anche al giudizio pendente e che, quindi, l’interesse ad agire dovesse essere verificato secondo i criteri sopravvenuti, non potendo considerarsi automaticamente ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’ente riscossore, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione. La decisione è fondata sul principio, già affermato dalle Sezioni unite, secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica ai giudizi pendenti e plasma in senso dinamico l’interesse ad agire in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo. Ne consegue che non vi è automatica inammissibilità, ma il contribuente deve dimostrare uno specifico pregiudizio rientrante nei casi selezionati dalla norma sopravvenuta; nel caso concreto tale verifica dovrà essere compiuta dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato solo come base dell’emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    la norma sopravvenuta si applica ai giudizi pendenti e incide sulla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che va verificato secondo i casi specifici in essa previsti

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    ha introdotto la disciplina che ha modificato il regime dell’impugnazione dell’estratto di ruolo

  • legge 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione che ha reso vigente la novella richiamata dalla Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come strumento per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    evocato per la decadenza del potere di riscossione, conseguenza ritenuta dal giudice di merito dopo avere ritenuto invalida la notifica

Massime di principio

  • In materia di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire è una condizione dell’azione dinamica, suscettibile di essere ridefinita da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 non comporta l’automatica inammissibilità di ogni ricorso avverso l’estratto di ruolo: il contribuente deve dimostrare uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
  • La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo si applica ai processi pendenti e va considerata anche nei gradi di merito e di legittimità.
  • La prova dell’interesse ad agire deve essere fornita tempestivamente: nei gradi di merito mediante rimessione in termini, in cassazione mediante deposito documentale ex art. 372 c.p.c. o nei limiti temporali consentiti dal rito camerale, salvo rinvio per gli accertamenti di fatto necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.