Cassazione Civile, Ordinanza n. 20973/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dopo la compravendita di un immobile registrata il 24 luglio 2012, con rideterminazione del valore venale in comune commercio del bene in euro 389.850,00. Il contribuente ha impugnato l'atto ma sia in primo grado sia in appello è risultato soccombente. In Cassazione ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'atto non fosse sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti e che gli studi di settore richiedessero contraddittorio endoprocedimentale; (3) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso e sul richiamo a stime non allegate; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio; (5) violazione della l. 212/2000, art. 7, e l. 241/1990, art. 3, per mancata allegazione degli atti di compravendita richiamati; (6) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 per motivazione insufficiente e uso di formule stereotipe nel metodo sintetico-comparativo di rettifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, esponeva le ragioni della decisione e non presentava alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché fondato su una disciplina estranea al caso, essendo la lite relativa a rettifica di valore ex artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e non ad accertamento standardizzato da studi di settore. Ha dichiarato inammissibili, oltre che infondati, il terzo, il quinto e il sesto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto in ricorso il contenuto dell'avviso di rettifica contestato, impedendo il controllo sulla dedotta carenza motivazionale; la Corte ha inoltre ricordato che, in materia di rettifica di valore, l'avviso è sufficientemente motivato se indica il criterio astratto seguito e il contenuto essenziale degli atti comparativi utilizzati. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che non vi era stata inversione dell'onere della prova, essendo l'accertamento del giudice di merito fondato su elementi forniti dall'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di legittimità; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa nullità della sentenza di merito; la Corte esclude la violazione perché la sentenza conteneva una motivazione sufficiente.
invocato contro la sentenza di appello per asserita motivazione apparente; la Corte ritiene insussistente il vizio.
richiamato in modo inconferente dal ricorrente, poiché relativo a logiche di accertamento standardizzato non pertinenti alla rettifica di valore in materia di imposta di registro.
invocato per omessa pronuncia; la Corte non ravvisa omissione decisoria.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla motivazione dell'atto, ma senza esito favorevole al ricorrente.
per la Corte, la motivazione dell'avviso di rettifica è adeguata quando indica il criterio astratto impiegato e gli elementi essenziali dei termini di comparazione.
norma sulla rettifica del valore venale del bene; la Corte conferma la legittimità del metodo sintetico-comparativo se adeguatamente motivato.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; qui il giudice di merito ha valutato prove offerte dall'Amministrazione, senza inversione dell'onere.
richiamato per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
richiamato anch'esso in tema di motivazione dell'atto amministrativo; la Corte non accoglie la censura.
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente la mera insufficienza o sinteticità della motivazione se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
- L'azione di rettifica e liquidazione del valore ai fini dell'imposta di registro non è sovrapponibile all'accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore: il contraddittorio endoprocedimentale richiesto in quest'ultimo ambito non è automaticamente estensibile alla rettifica di valore.
- La censura per difetto di motivazione dell'avviso impositivo deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale dell'atto impugnato e i passaggi ritenuti carenti o erroneamente interpretati.
- In materia di rettifica del valore di immobili, l'avviso è sufficientemente motivato se indica il criterio astratto adottato e riproduce il contenuto essenziale degli atti o dei termini di comparazione utilizzati, così da consentire al contribuente di difendersi e al giudice di controllare la decisione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice ripartisce l'onere della prova in modo errato; non ricorre se il giudice valuta prove ritualmente offerte dalla parte onerata o dall'altra parte, senza alterare le regole di distribuzione del carico probatorio.
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