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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30448/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione finanziaria, nell’ambito della revisione massiva per microzone prevista dall’art. 1, commi 335 e 336, L. n. 311/2004, ha rettificato il classamento e attribuito una nuova rendita a più immobili della contribuente siti in Roma, zona Centro Storico. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in appello e poi in cassazione, vari vizi: omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi generali comunali sulle microzone; illegittimità dell’assenza di contraddittorio preventivo; motivazione apparente o insufficiente della sentenza regionale; insufficiente motivazione dell’avviso di riclassamento, perché basato solo sullo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona senza indicare le concrete ragioni del diverso classamento e senza riferimenti specifici alle caratteristiche degli immobili; mancata considerazione della planimetria di uno degli immobili; omessa pronuncia sul vincolo storico-artistico e sulle incidenze manutentive; e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi, ha accolto il quarto motivo, e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l’avviso di accertamento catastale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza espressa statuizione, comporti l’implicito rigetto del motivo dedotto o lo renda incompatibile con le argomentazioni accolte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di contraddittorio, motivazione e classamento catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente o carente; la Corte ha distinto tra vera omissione e rigetto implicito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se radicalmente assente o meramente apparente, cioè non idonea a rendere controllabile la ratio decidendi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale opera nei procedimenti in cui l’amministrazione attui il diritto dell’Unione; non è automaticamente applicabile ai procedimenti tributari interni.

  • art. 7 L. 241/1990

    È richiamato come fonte dell’obbligo di partecipazione procedimentale e di motivazione, ma la Corte esclude la necessità di contraddittorio preventivo nella revisione catastale per microzone.

  • art. 12 L. 212/2000

    È invocato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio, ma la Corte non ne ravvisa applicazione al caso concreto.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice può disapplicare gli atti amministrativi generali rilevanti ai fini della decisione, ma ciò non era necessario nel caso concreto in assenza di una statuizione di illegittimità incidente sull’avviso.

  • art. 1, commi 335 e 336, L. 311/2004

    Legittimano la revisione catastale per microzone, ma impongono un obbligo motivazionale rigoroso che indichi gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento.

  • art. 3, comma 58, L. 662/1996

    Richiamato nel quadro della disciplina del classamento e della motivazione degli atti catastali.

  • art. 17 r.d.l. 652/1939

    Richiamato tra le norme sul classamento catastale e sull’attribuzione della rendita.

  • artt. 56 e 61 d.P.R. 1142/1949

    Riguardano la disciplina del classamento e del sopralluogo; la Corte ribadisce che il classamento può essere effettuato anche senza visita di sopralluogo.

  • art. 8 d.P.R. 138/1998

    Fissa i criteri di attribuzione della classe, fondati su qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato; tali elementi devono emergere nella motivazione del riclassamento.

  • art. 3 L. 241/1990

    Imposta l’obbligo generale di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto amministrativo.

  • art. 11, comma 1, d.l. 70/1988 conv. in L. 154/1988

    È richiamato per escludere la necessità del sopralluogo nel classamento conseguente a dichiarazioni di variazione catastale.

  • art. 4, comma 21, d.l. 853/1984

    Ha escluso la necessità del sopralluogo nel classamento, in funzione di semplificazione procedimentale.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto dopo la cassazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Costituisce il parametro del minimo costituzionale della motivazione, richiamato per il vizio di motivazione apparente.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la mancata espressa statuizione su un motivo di appello non integra omessa pronuncia se la decisione adottata è logicamente incompatibile con il motivo stesso o ne comporta il rigetto implicito.
  • La revisione catastale per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 è legittima in astratto, ma l’avviso di riclassamento deve contenere una motivazione specifica e rigorosa, idonea a far conoscere al contribuente le concrete ragioni del diverso classamento.
  • Nella revisione catastale per microzone non è sufficiente il mero richiamo allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona: l’atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento, con riferimento ai criteri di cui all’art. 8 d.P.R. n. 138/1998, cioè qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato.
  • La motivazione dell’atto catastale non può essere integrata ex post in giudizio dall’amministrazione, né può dirsi sufficiente perché il contribuente abbia comunque potuto difendersi in contenzioso.
  • Nel classamento catastale d’ufficio, il contraddittorio preventivo non è in via generale necessario; la tutela del contribuente si realizza principalmente attraverso l’obbligo di motivazione dell’atto.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla per difetto del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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