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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24351/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso a seguito di rettifica induttiva del reddito della contribuente. L’Ufficio aveva valorizzato il rinvenimento, presso un’altra società, di una scheda extracontabile riferita a una cessione non fatturata di gioielli in favore della contribuente; sulla base di tale elemento e del mancato rinvenimento della merce acquistata, l’accertamento aveva ricostruito vendite in nero e applicato un ricarico desunto dagli studi di settore. La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR proponendo cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa allegazione del PVC redatto nei confronti della società terza e richiamato nell’avviso; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. per utilizzo di presunzioni ritenute prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia/esame delle eccezioni relative alla scheda contabile rinvenuta; 4) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972 per illegittimità dell’accertamento induttivo e per applicazione di un ricarico non coerente con l’attività; 5) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’applicazione di un’unica percentuale di ricarico. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione dell’omessa allegazione del PVC non risultava esaminata in appello e, se dedotta in merito, avrebbe dovuto essere censurata come omessa pronuncia; il secondo inammissibile perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sulle presunzioni semplici in materia tributaria e la doglianza mirava in realtà a rivalutare il merito; il terzo infondato perché la CTR aveva attribuito valore presuntivo alla scheda extracontabile e non vi era omessa pronuncia; il quarto in parte inammissibile e in parte infondato perché la censura introduceva questioni nuove, mentre la CTR aveva fondato l’accertamento sull’inattendibilità complessiva della contabilità e il ricarico risultava legittimo; il quinto inammissibile perché la questione della percentuale di ricarico era stata esaminata e la censura tendeva a contestare un difetto motivazionale non più denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha confermato la decisione di appello che aveva accolto il gravame dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo corretto l’uso, in materia tributaria, di presunzioni semplici per fondare l’accertamento induttivo, nonché la valorizzazione della scheda extracontabile rinvenuta presso un terzo e l’applicazione del ricarico. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato per sostenere l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la questione non era stata esaminata in appello.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato per contestare la validità dell’avviso in mancanza di allegazione del PVC richiamato; la censura è dichiarata inammissibile per novità/omesso esame in appello.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in tema di accertamento tributario, la prova contraria grava sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia offerto presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento tributario se adeguate; è escluso un divieto generale di presunzioni su presunzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte osserva che la CTR ha effettivamente considerato la scheda extracontabile e il suo valore presuntivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi o viceversa; non per criticare la valutazione delle prove.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per dedurre omessa o apparente motivazione; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha motivato sul valore indiziario della scheda.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È invocato per contestare i presupposti dell’accertamento induttivo; la Corte rileva che la questione dedotta era nuova e comunque l’accertamento era fondato sull’inattendibilità complessiva della contabilità.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato in relazione all’accertamento IVA induttivo; la Corte ritiene corretta la ricostruzione induttiva in presenza di acquisti e vendite in nero e contabilità inattendibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte lo esclude quando le censure mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Riguarda i vizi processuali denunciati; la Corte nega l’omessa pronuncia e la motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente non consente più di denunciare la semplice insufficienza motivazionale; è ammissibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo realmente non scrutinato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l’Amministrazione può fondare la pretesa anche su presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle complessivamente e solo dopo verificare l’eventuale prova contraria del contribuente.
  • Non esiste nell’ordinamento un divieto assoluto di presunzioni su presunzioni: un fatto noto accertato tramite presunzioni adeguate può legittimamente costituire la base per un’ulteriore inferenza presuntiva, se anch’essa adeguata.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo quando sia allegato l’uso di prove non dedotte, l’attribuzione di efficacia legale a prove prive di tale natura o la disapplicazione di prove legali.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una questione nuova non esaminata nei gradi di merito; se la questione era stata ritualmente proposta ma non decisa, il vizio da far valere è l’omessa pronuncia.
  • Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una mera contestazione dell’insufficienza della motivazione; è necessario l’omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso tra le parti.
  • L’accertamento induttivo è legittimo quando la contabilità del contribuente sia complessivamente inattendibile e siano emersi elementi di operazioni 'in nero'; il ricorso a percentuali di ricarico desunte da criteri applicabili al settore è consentito se coerente con i dati di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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