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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24247/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno e ha rinviato alla medesima corte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 emesso nei confronti di una società operante in locali siti nel Comune. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rilievo di illegittimità delle procedure di affidamento dei servizi alla società concessionaria; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la pretesa tributaria era stata ritenuta corretta, con affermazione apodittica della genericità e indimostrazione delle contestazioni della contribuente e della correttezza del calcolo dell’imposta, anche quanto alla superficie tassabile. In cassazione la società contribuente ha dedotto, con otto motivi, principalmente: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente e omessa pronuncia sulle censure riproposte in appello, con violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 132 e 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) carenza di motivazione sulla nullità dell’avviso per mancata indicazione dell’autorità giudiziaria competente; (3) omessa motivazione e omesso esame circa la natura dei rifiuti prodotti, sostenendo che si trattasse solo di imballaggi/rifiuti speciali assimilabili non conferibili al servizio pubblico, con prova dell’avvenuto smaltimento tramite società specializzate; (4) omessa decisione sull’eccezione di giudicato derivante da una precedente sentenza tributaria che aveva annullato analoghi atti per annualità precedenti; (5) illegittimità del regolamento comunale e della tariffa applicata; (6) erronea determinazione della superficie tassabile in mq 845, nonostante una precedente richiesta di detassazione per mq 376 e precedenti avvisi comunali coerenti con tale misura; (7) erronea applicazione della sanzione per omessa denuncia, che si assumeva invece presentata, senza chiarimento dei criteri di calcolo; (8) censura sulla compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata era motivata in modo meramente grafico e apodittico, senza esaminare le questioni di fatto e di diritto poste dalla contribuente e senza accertare i fatti decisivi (tipo di rifiuti prodotti, estensione dei locali, esistenza della denuncia), così da non rendere percepibile il ragionamento decisorio. L’accoglimento del vizio di motivazione apparente ha comportato l’assorbimento di tutti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per censurare nullità della sentenza e del procedimento, in particolare per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 111 Cost.

    È evocato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 24 Cost.

    È evocato a sostegno della doglianza di lesione del diritto di difesa per mancato esame delle censure.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla struttura della sentenza, violata secondo la ricorrente per l’assenza di motivazione effettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sulle domande e sulle eccezioni riproposte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata dalla motivazione meramente apparente.

  • art. 35 del d.lgs. n. 22 del 1997

    È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla disciplina dei rifiuti e alla tassazione del servizio.

  • artt. 195 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006

    Sono richiamati in relazione alla qualificazione dei rifiuti prodotti e al loro smaltimento.

  • art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008

    È richiamato in relazione alla disciplina dei rifiuti e alla loro assimilazione/conferibilità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Ribadito quale parametro della motivazione della decisione tributaria.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché si limita ad affermazioni apodittiche o generiche prive di effettiva ricostruzione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
  • La motivazione non può essere integrata dall’interprete mediante congetture: il giudice deve esporre un ragionamento comprensibile, ancorato agli specifici fatti controversi e alle questioni dedotte dalle parti.
  • Quando è accolto il motivo che denuncia motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l’esame del merito o di ulteriori profili di legittimità.
  • Nel processo tributario, il giudice di merito deve affrontare le questioni di fatto decisive per la validità e la quantificazione della pretesa impositiva, come la natura del bene/attività tassabile, l’estensione dei locali e l’esistenza delle denunce o comunicazioni rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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