Cassazione Civile, Ordinanza n. 24242/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente televisiva)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una emittente televisiva per l’attribuzione dei benefici economici previsti dalla l. n. 448/1998 e dal d.m. 5 novembre 2004, n. 292 per l’anno 2015. L’amministrazione aveva ritenuto la società non regolare sotto il profilo contributivo, in ragione di un pregresso contestato omesso versamento di contributi per alcuni giornalisti dipendenti, con conseguente azzeramento del punteggio relativo ai giornalisti. La società aveva sostenuto di avere comunque versato le somme dovute, seppur a un ente previdenziale diverso da quello legittimato a riceverle, confidando nell’effetto liberatorio del pagamento e nel successivo trasferimento delle somme al corretto ente ai sensi dell’art. 116, comma 20, l. n. 388/2000. Il TAR aveva accolto il ricorso della società e il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello dell’INPS. In cassazione l’INPS ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 24, 25, 103 e 113 Cost., degli artt. 7 e 8 c.p.a. e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nella giurisdizione del giudice ordinario perché, invece di limitarsi al controllo della certificazione di regolarità contributiva, avrebbe deciso questioni sostanziali inerenti al rapporto contributivo e all’efficacia liberatoria del versamento eseguito verso un ente diverso, nonché alla richiesta di rimborso e al valore di giudicato di una sentenza della Corte d’appello di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza dell’INPS non integrasse un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma contestasse al più un errore del giudice amministrativo nell’esercizio della cognizione incidentale consentita dall’art. 8 c.p.a. In base a tale norma, il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, senza efficacia di giudicato, quando la loro soluzione sia necessaria per decidere la domanda principale, salvo le eccezioni espressamente previste. La supposta invasione della sfera del giudice ordinario, quindi, non è stata ritenuta deducibile come vizio di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e l’INPS è stato condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dei limiti di giurisdizione, ma non ritenuto decisivo
art. 25 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dei limiti di giurisdizione, ma non ritenuto decisivo
art. 103 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dei limiti di giurisdizione, ma non ritenuto decisivo
art. 113 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dei limiti di giurisdizione, ma non ritenuto decisivo
richiamato dal ricorrente nel dedurre il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
consente al giudice amministrativo, fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, di conoscere incidenter tantum delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, senza efficacia di giudicato, quando la loro soluzione sia necessaria per decidere la questione principale
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice ordinario
art. 116, comma 20, l. n. 388/2000
richiamato nel merito della vicenda contributiva quale base dell’effetto liberatorio del versamento eseguito a un ente previdenziale diverso da quello titolare della contribuzione
richiamato dal ricorrente come norma relativa all’obbligazione contributiva, la cui applicazione sarebbe stata indebitamente esaminata dal giudice amministrativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- La violazione dei limiti della cognizione incidentale previsti dall’art. 8 c.p.a. non configura, di regola, eccesso di potere giurisdizionale, ma un eventuale error in procedendo interno alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Il giudice amministrativo, quando non opera in giurisdizione esclusiva, può conoscere incidenter tantum di questioni relative a diritti se tale accertamento è necessario per decidere la domanda principale, con efficacia non vincolante sul piano del giudicato.
- Ai fini del sindacato per difetto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale della controversia e non le singole questioni che il giudice abbia risolto incidentalmente per definire la causa principale.
- Non è deducibile come vizio di giurisdizione la mera censura di non necessarietà o erroneità dell’accertamento incidentale compiuto dal giudice amministrativo, quando esso resti funzionale alla decisione sul bene della vita devoluto alla sua cognizione principale.
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