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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24257/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società estera operante nel settore delle scommesse, ritenuta coobbligata in solido di una società italiana che gestiva un centro trasmissione dati attraverso cui venivano raccolte giocate per conto del bookmaker. L'atto recuperava l'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive. In appello la CTR aveva respinto le doglianze della contribuente, ritenendo che il bookmaker fosse soggetto passivo autonomo dell'imposta, che la disciplina nazionale fosse compatibile con il diritto unionale e che non vi fosse divieto di imposizione cumulativa rispetto all'IVA. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) l'inapplicabilità, per le annualità anteriori al 2011, della disciplina interpretativa e della lettura seguita dalla CTR sul presupposto soggettivo; 2) l'omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; 3) l'omessa pronuncia sul presupposto soggettivo dell'imposta; 4) l'omessa pronuncia sul presupposto territoriale; 5) la violazione dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di disapplicazione della norma interna; 6) la violazione dell'art. 401 della direttiva IVA, assumendo che l'imposta unica fosse una imposta sul volume d'affari vietata; 7) l'omessa pronuncia sulla non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, con richiamo all'esimente tributaria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alle questioni relative al presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta.

La decisione

La Corte ha esaminato solo i motivi residui dopo la rinuncia parziale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che la doglianza era solo allegata e comunque sanata dal fatto che la società aveva comunque potuto difendersi in sede amministrativa e giurisdizionale. Ha respinto anche il motivo relativo all'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, affermando che l'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari: colpisce solo operazioni di scommessa, si applica sull'importo scommesso, non prevede detrazione dell'IVA né deduzione degli acquisti, ed è compatibile con la riscossione cumulativa di un tributo speciale sui giochi. Ha invece accolto il motivo sulle sanzioni, ritenendo che, per l'anno 2010, sussistesse obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, alla luce del contrasto interpretativo emerso sino alla disciplina interpretativa del 2010 e alla ricostruzione data dalla Corte costituzionale. La Corte ha quindi deciso nel merito, riconoscendo la non debenza delle sole sanzioni e confermando per il resto la sentenza impugnata. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi per soccombenza reciproca. Il dispositivo riportato nel testo è troncato dopo l'accoglimento del settimo motivo, ma il contenuto della motivazione consente di ricostruire l'esito come accoglimento parziale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata traduzione in lingua straniera di un atto impositivo non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il vizio è rilevante solo se il destinatario non sia stato concretamente posto in grado di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi; se la difesa è stata comunque esercitata, il vizio risulta sanato.
  • In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello o di ricorso, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia di diritto, non richieda ulteriori accertamenti e sia comunque infondata, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Un tributo nazionale sui giochi e sulle scommesse non viola di per sé il divieto unionale di imposte sul volume d'affari, purché non presenti le caratteristiche strutturali dell'IVA, in particolare il meccanismo della detrazione e la commisurazione al valore aggiunto.
  • L'obiettiva incertezza normativa tributaria sussiste quando la disciplina applicabile non consente, all'esito di un corretto percorso interpretativo, una soluzione univoca; essa va distinta dalla mera ignoranza soggettiva del contribuente e può escludere l'applicazione delle sanzioni anche se non incide sulla debenza del tributo.
  • Una norma interpretativa sopravvenuta può segnare il superamento dell'incertezza normativa per il futuro, ma per i periodi d'imposta anteriori al suo intervento può permanere l'esimente sanzionatoria se il quadro previgente era oggettivamente ambiguo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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