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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24243/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di uno straniero espulso, di un'ordinanza del Giudice di Pace di Lecce. Il ricorso per cassazione deduceva che il divieto di reingresso in Italia conseguente al provvedimento di espulsione non poteva essere stabilito oltre il termine massimo di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 89 del 2011 conv. in l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/115/CE. La questione riguardava anche la necessità o meno della speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, prevista dal comma 13 della stessa disposizione per l'ipotesi di rientro anticipato nel territorio dello Stato per particolari ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini chiariti in motivazione, affermando che il divieto di reingresso non può superare il limite massimo quinquennale previsto dalla normativa richiamata e che, in tale ipotesi, non è richiesta la speciale autorizzazione ministeriale prevista per il rientro anticipato prima della scadenza del divieto. Di conseguenza, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998

    la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno è richiesta solo se lo straniero intenda rientrare nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto per particolari ragioni

  • art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286 del 1998

    il divieto di reingresso dello straniero espulso non può superare il termine massimo di cinque anni

  • d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. in l. n. 129 del 2011

    ha modificato la disciplina dell'art. 13 del testo unico immigrazione in recepimento della direttiva 2008/115/CE

  • direttiva n. 115/2008/CE

    costituisce il parametro eurounitario di recepimento della disciplina sul divieto di reingresso conseguente all'espulsione

Massime di principio

  • Nel sistema dell'espulsione amministrativa dello straniero, il divieto di reingresso in Italia deve rispettare il limite massimo di durata fissato dalla legge di recepimento della direttiva rimpatri, e non può essere esteso oltre il quinquennio previsto.
  • La speciale autorizzazione ministeriale prevista per il rientro anticipato opera solo quando lo straniero chieda di rientrare prima della scadenza del divieto, non quando si discuta della legittimità di un divieto eccedente il limite massimo legale.
  • In sede di legittimità, l'erronea applicazione del limite legale al divieto di reingresso comporta la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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