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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24252/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da note con cui l'ASL ha chiesto alla struttura sanitaria privata accreditata di emettere note di credito per prestazioni erogate in eccedenza rispetto ai limiti di ammissibilità fissati per singoli DRG, in applicazione di soglie di appropriatezza introdotte e aggiornate da deliberazioni regionali. La struttura ha impugnato tali atti sostenendo che le decurtazioni incidessero illegittimamente sul corrispettivo dovuto per prestazioni già rese nell'ambito del rapporto di accreditamento/concessione di pubblico servizio, e che il vero oggetto della lite fosse l'esatta determinazione del quantum spettante, non la sola legittimità di un potere autoritativo. Dopo che il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario e il Tribunale ordinario aveva a sua volta declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la società ha proposto ricorso per risoluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. I motivi sono stati sostanzialmente un unico motivo sulla sussistenza del conflitto e sulla riconducibilità della lite alla giurisdizione amministrativa, in quanto le questioni avrebbero riguardato il potere della Regione di fissare e applicare le soglie di spesa/appropriatezza, con riflessi autoritativi sull'intero rapporto concessorio.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto reale negativo e ha applicato il criterio del petitum sostanziale, individuando nella controversia un oggetto meramente patrimoniale: la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti alla struttura accreditata per prestazioni sanitarie effettivamente erogate, con contestazione delle singole voci di credito e della loro appropriatezza, senza impugnazione di atti immediatamente costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto concessorio. Le note dell'ASL sono state qualificate come atti inerenti ai rapporti obbligatori di debito/credito, non espressivi di un esercizio autoritativo tale da attrarre la lite alla giurisdizione amministrativa. Le parti sono state rimesse dinanzi al giudice ordinario, anche per le spese del giudizio di conflitto.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

    consente la denuncia alle Sezioni Unite del conflitto reale negativo di giurisdizione, proponibile in ogni tempo anche se una delle decisioni contrastanti sia passata in giudicato

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato per distinguere il conflitto virtuale, risolvibile con regolamento preventivo, dal conflitto reale negativo

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi nelle concessioni di pubblico servizio appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale

  • art. 7, comma 5, c.p.a.

    conferma che la giurisdizione esclusiva amministrativa non assorbe le controversie sui diritti soggettivi in materia concessoria relative a indennità, canoni e altri corrispettivi

  • art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato come base del sistema di accreditamento sanitario, nel quale il rapporto tra struttura privata e SSN ha natura sostanzialmente concessoria e una fase contrattuale patrimoniale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel conflitto reale negativo di giurisdizione il ricorso alle Sezioni Unite è ammissibile in ogni tempo ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato di una delle decisioni contrastanti.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale, identificato soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, non dalla formula con cui è articolata la domanda.
  • Nelle controversie tra amministrazione sanitaria e struttura privata accreditata, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la lite riguarda esclusivamente la debenza e la quantificazione dei corrispettivi per prestazioni rese, anche se si discute dell'appropriatezza delle singole prestazioni o della correttezza del conteggio dei DRG.
  • La giurisdizione amministrativa è attratta solo quando la controversia investe atti immediatamente autoritativi, costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto concessorio, o comunque il controllo dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale.
  • Le note dell'amministrazione che incidono sul rapporto di debito/credito nella fase esecutiva del rapporto concessorio, senza esprimere un potere autoritativo tipizzato, sono sindacabili dal giudice ordinario come comportamenti rilevanti ai fini dell'esatta determinazione del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneConcessione di pubblico servizioAccreditamento sanitario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

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