Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto querela di falso contro un atto di citazione e contro atti di pignoramento, sostenendo che in tali atti fosse falsamente dichiarato che le controparti e il loro dante causa erano creditori e titolari di titoli esecutivi, circostanze che assumeva non corrispondenti al vero. Il Tribunale aveva dichiarato la querela manifestamente inammissibile, ritenendo che si trattasse di contestazioni rivolte a mere dichiarazioni contenute in atti processuali o esecutivi di parte, non assistite da fede privilegiata. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 221 c.p.c. e 2699 e 2700 c.c., richiamando anche l'art. 111 Cost. Ha sostenuto, inoltre, che nel fascicolo telematico non vi fosse prova della comunicazione degli atti al pubblico ministero, e che l'omessa comunicazione della pendenza del giudizio di falso avrebbe determinato nullità ex tunc del procedimento; ha richiamato giurisprudenza secondo cui l'avviso al P.M. sarebbe necessario a prescindere dall'esito del giudizio, anche in caso di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di ricorso per saltum contro una sentenza di primo grado appellabile, ma senza che risultasse l'accordo delle parti per omettere l'appello. Ha quindi affermato che il ricorso immediato per cassazione contro una sentenza appellabile del tribunale è ammesso solo se le parti concordano nel rinunciare all'appello e solo per vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Ha escluso che potesse operare l'art. 111 Cost. come rimedio sostitutivo dell'appello, poiché tale norma consente il ricorso straordinario solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, non contro sentenze appellabili. Ha inoltre precisato che l'accordo per l'immediata impugnazione in cassazione è un negozio processuale che deve intervenire personalmente tra le parti, anche per il tramite di procuratori speciali, prima della scadenza del termine per appellare e comunque prima o contestualmente al ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di regolare costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione contro sentenza appellabile del tribunale è ammesso solo nei casi e nei limiti previsti dalla norma, e richiede l'accordo delle parti per omettere l'appello quando si tratta di ricorso per saltum.
art. 221 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nel giudizio di querela di falso.
art. 2699 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fede dell'atto pubblico e al regime di falsità.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione; non può essere utilizzato per aggirare l'appello contro sentenze appellabili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione immediato contro una sentenza di primo grado appellabile è ammissibile solo se le parti abbiano concordato espressamente di omettere l'appello; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'accordo per il ricorso per saltum costituisce un negozio processuale di rinuncia a un grado di giudizio, che deve intervenire tra le parti personalmente o tramite procuratori speciali e deve essere anteriore o quantomeno coevo al ricorso per cassazione.
- L'art. 111, comma 7, Cost. non consente di proporre ricorso straordinario per cassazione avverso sentenze appellabili, perché tale rimedio è riservato ai provvedimenti per i quali la legge esclude o limita il ricorso per cassazione.
- Quando manca il presupposto dell'accordo per omettere l'appello, la Corte non esamina il merito delle doglianze dedotte contro la sentenza di primo grado.
- In presenza di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione regolare degli intimati, può essere disposta la sola statuizione sulle conseguenze del contributo unificato senza condanna alle spese.
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