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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19002/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'annualità 2004, emesso in relazione a cartelli, striscioni e altri impianti esposti in un centro commerciale e nelle aree di parcheggio ad esso collegate. La società destinataria dell'atto ha contestato in appello la debenza del tributo e delle sanzioni, sostenendo: l'efficacia preclusiva di un precedente giudicato tra la concessionaria e altra società del gruppo sul medesimo complesso pubblicitario; l'insussistenza dei presupposti dell'imposta perché i cartelli si trovavano in un luogo non aperto al pubblico o comunque in aree pertinenziali; la natura di meri avvisi sugli orari di apertura, non di messaggi pubblicitari; l'erronea applicazione del criterio dimensionale; l'operatività dell'esenzione per la pubblicità interna ai locali di vendita; l'inadeguatezza della motivazione dell'avviso; l'erroneo calcolo delle superfici; l'illegittimità e duplicazione delle sanzioni; l'esistenza di obiettiva incertezza normativa. In Cassazione ha riproposto nove motivi di ricorso, tutti centrati su giudicato esterno, presupposto impositivo, esenzione, motivazione, prova e sanzioni.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato, perché formato tra soggetti diversi e, comunque, perché l'accertamento della corretta interpretazione della norma tributaria non è vincolato da precedenti decisioni rese in altri giudizi. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulla carenza motivazionale dell'avviso, perché la relativa questione non risultava ritualmente devoluta nei gradi di merito. Nel merito ha ritenuto assoggettabili all'imposta i messaggi esposti nel centro commerciale e nei parcheggi aperti al pubblico, valorizzando la nozione ampia di "luogo aperto al pubblico" e la funzione pubblicitaria delle indicazioni sugli orari di apertura, idonee a sollecitare l'afflusso della clientela. Ha giudicato inammissibile la doglianza sull'art. 17 del d.lgs. 507/1993 perché diretta contro un'affermazione svolta ad abundantiam. Ha escluso anche l'esenzione per la pubblicità interna, ritenendo che essa operi solo quando il messaggio sia realizzato all'interno dei locali adibiti alla vendita e riferito all'attività ivi esercitata, condizione non ricorrente per cartelli collocati all'esterno del centro o nelle aree comuni e di parcheggio. Ha respinto la censura sul travisamento della prova perché proposta in modo non consentito in cassazione e priva degli adempimenti di specifica indicazione degli atti. Ha rigettato inoltre le censure sulle sanzioni, affermando che, quando la sanzione è irrogata contestualmente all'accertamento, la motivazione può essere assolto per relationem e che non ricorre incertezza normativa oggettiva in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, non bastando contrasti di merito. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno opera solo tra le medesime parti e non si estende all'attività interpretativa della norma giuridica in sé considerata

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    indica i vizi denunciabili in cassazione; non consente di introdurre questioni nuove o indagini di fatto non devolute nei gradi di merito

  • art. 5 d.lgs. 507/1993

    il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque percepibili da tali luoghi, con idoneità ad avere destinatari indeterminati

  • art. 17 d.lgs. 507/1993

    l'esenzione è di stretta interpretazione e vale solo per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita, riferita all'attività ivi esercitata, entro i limiti di legge

  • art. 10 d.lgs. 507/1993

    richiamato in tema di disciplina dell'imposta e degli avvisi relativi

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    richiamato in tema di motivazione e disciplina degli atti impositivi

  • art. 11 d.lgs. 114/1998

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura di mera indicazione degli orari di apertura

  • art. 4 d.lgs. 114/1998

    richiamato per sostenere l'esenzione della pubblicità interna al centro commerciale

  • art. 31 d.l. 201/2011

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina degli orari commerciali

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    richiamato in tema di sanzioni tributarie e loro motivazione

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la non debenza delle sanzioni in caso di incertezza normativa

  • art. 10, comma 2, L. 212/2000

    richiamato quale fondamento dell'esimente per incertezza normativa oggettiva

Massime di principio

  • Il giudicato esterno preclude l'esame di un punto già deciso solo quando tra i due giudizi vi sia identità di parti, causa petendi e petitum; in materia tributaria non basta la mera identità del bene o della questione interpretativa se il precedente è stato reso tra soggetti diversi.
  • L'interpretazione di una norma di diritto compiuta in un precedente giudizio non costituisce, di regola, un vincolo stabile per il giudice successivo, perché nell'ordinamento civile non opera il principio dello stare decisis.
  • Nel tributo sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nella possibilità astratta del messaggio di raggiungere un numero indeterminato di destinatari in ragione del luogo e della modalità di esposizione, anche quando l'accesso all'area sia condizionato ma aperto al pubblico.
  • Sono imponibili anche messaggi che, pur non promuovendo direttamente specifici beni o marchi, siano idonei a migliorare l'immagine dell'impresa o a sollecitare l'afflusso della clientela, come l'indicazione degli orari di apertura e delle modalità di accesso al punto vendita.
  • L'esenzione per la pubblicità interna ai locali di vendita è di stretta interpretazione e richiede che sia il messaggio sia l'attività pubblicizzata si svolgano all'interno dei medesimi locali adibiti alla vendita o alla prestazione del servizio; non si estende ai cartelli collocati in spazi comuni, esterni o di parcheggio.
  • In cassazione non è consentito introdurre nuove questioni di merito, contestare accertamenti di fatto in modo generico o rivalutare le prove senza rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
  • Quando l'atto di accertamento e la sanzione sono contestuali, l'obbligo di motivazione della sanzione può essere assolto per relationem se la pretesa tributaria è definita nei suoi elementi essenziali e la violazione è chiaramente individuata.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa richiede una reale impossibilità interpretativa della disciplina, non essendo sufficiente il mero contrasto tra pronunce di merito in presenza di un orientamento di legittimità consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

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