Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. La società fornitrice aveva un credito per prestazioni di ammodernamento, manutenzione e rifacimento di impianti elettrici, telematici, di illuminazione e di rilevazione incendi eseguite presso vari reparti di uno stabilimento industriale. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo; il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva riconosciuto la prededuzione solo per la parte del corrispettivo riferita alle prestazioni svolte nell’area dell’acciaieria, ritenendole necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, e aveva escluso la prededuzione per le attività eseguite in aree diverse dello stabilimento. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con due motivi: con il primo, violazione dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, degli artt. 53 d.lgs. n. 270/1999, 111 l.f. e 12 preleggi, per avere il tribunale ristretto in modo eccessivo la nozione di impianti essenziali a una sola fase del ciclo produttivo dell’acciaio, senza considerare la natura di ciclo integrale dell’impresa; con il secondo, nullità del decreto per omessa motivazione sul rigetto di una parte significativa della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, richiamando un precedente recente conforme, e ha confermato l’interpretazione restrittiva dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003: la prededuzione spetta solo alle prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, nozione che, nel caso dello stabilimento considerato, va limitata al solo ciclo del cosiddetto primo acciaio, funzionale alla produzione della bramma, e non si estende alle attività di lavorazione successive dei prodotti finiti. La Corte ha anche escluso il vizio di motivazione, osservando che la critica investiva in realtà il merito dell’apprezzamento e che il giudice di merito aveva adeguatamente spiegato la distinzione tra impianti essenziali e non essenziali. Spese compensate per la recente formazione dell’indirizzo interpretativo; dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003
prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali
norma eccezionale e di stretta interpretazione; la prededuzione per crediti anteriori al concorso è ammessa solo per prestazioni strettamente collegate agli impianti produttivi essenziali, da intendere in senso restrittivo
art. 2740 c.c.
la prededuzione costituisce deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale e, come tale, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti
art. 53 d.lgs. n. 270/1999
richiamato dal ricorrente come norma collegata alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
art. 111 l.f.
richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione e collocazione dei crediti nella procedura concorsuale
art. 12 preleggi
richiamato come parametro ermeneutico per contestare l’interpretazione restrittiva adottata dal tribunale
art. 116 c.p.c.
la censura sul modo di utilizzare le relazioni tecniche è stata ritenuta non decisiva anche perché non era stata specificamente contestata la loro utilizzabilità come prove atipiche
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la doglianza formulata come violazione di legge è stata ritenuta, in parte, diretta in realtà a contestare il merito dell’apprezzamento del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. n. 228/2012
richiamata quale norma di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La prededuzione prevista per speciali crediti anteriori al concorso in favore di fornitori di imprese di interesse strategico nazionale ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente, senza estenderla oltre le ipotesi espressamente contemplate dalla norma.
- Ai fini della prededuzione, l’espressione "prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali" non coincide con l’intero ciclo produttivo dell’impresa, ma solo con il nucleo produttivo essenziale specificamente individuato dalla legge in funzione della tutela del punto di equilibrio tra continuità aziendale e par condicio concorsuale.
- Non è censurabile in cassazione, sotto la veste della violazione di legge, una critica che in realtà mira a sovvertire l’apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla distinzione tra impianti essenziali e non essenziali, quando la motivazione sia logicamente adeguata e fondata sulle risultanze istruttorie.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando rende comprensibile il criterio seguito per separare le prestazioni prededucibili da quelle chirografarie, anche se la parte contesta la scelta ricostruttiva della nozione di impianto essenziale.
- In presenza di un indirizzo di legittimità formatosi di recente, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
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