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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una produttrice agricola volta a ottenere il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto spettante a titolo di aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003-2004. In precedenza AGEA aveva disposto il recupero di somme erogate per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000, in seguito a una decisione della Commissione europea che aveva rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito ammissibile all'aiuto comunitario. La domanda della produttrice era stata respinta nei gradi di merito. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c., per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza di appello; 2) violazione di regolamenti europei e vizio motivazionale per avere escluso la prescrizione quadriennale del credito di recupero e la rilevanza della buona fede del beneficiario; 3) e 5) violazione di legge e motivazione apparente per avere ritenuto legittimo il recupero in assenza di preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi, contestando anche il criterio di riparto pro quota richiamato dalla giurisprudenza; 4) violazione di legge e motivazione apparente per avere escluso l'applicabilità dei regolamenti europei invocati e la tutela dell'affidamento del beneficiario incolpevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata comparizione dell'appellante e la mancata comunicazione del rinvio non incidono sull'interesse a dolersi quando il gravame è comunque deciso nel merito e non dichiarato improcedibile. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il termine di prescrizione applicabile al recupero dell'indebito, nell'ordinamento italiano, è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., mentre il termine quadriennale previsto da alcuni regolamenti UE invocati non era applicabile ratione temporis alle campagne oggetto di recupero. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quinto nella parte in cui introducevano una contestazione astratta del criterio di calcolo e del procedimento di recupero senza specifica deduzione di essere state tempestivamente sollevate nei gradi di merito; li ha inoltre ritenuti infondati nella parte in cui richiamavano norme relative a sanzioni amministrative, estranee alla fattispecie. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su regolamenti europei temporalmente inapplicabili, con conseguente assorbimento della questione sull'applicabilità materiale. Il ricorso incidentale condizionato di AGEA è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    La norma tutela l'interesse dell'appellante a poter comparire e costituirsi alla successiva udienza dopo la mancata comparizione alla prima, ma non gli attribuisce il diritto di impedire la decisione del gravame; se l'appello è comunque deciso e non dichiarato improcedibile, manca l'interesse a dolersi della mancata comunicazione del rinvio.

  • art. 59 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 348 c.p.c. per escludere la nullità della decisione di appello in mancanza di comparizione dell'appellante.

  • Regolamento CEE n. 2988/1995

    Consente agli Stati membri di applicare termini più lunghi di prescrizione per il recupero di somme indebitamente percepite, purché conformi ai criteri di prevedibilità e proporzionalità.

  • art. 2946 c.c.

    Per il diritto interno il recupero dell'indebito è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 28 L. n. 689 del 1981

    È norma riferita esclusivamente alla prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente collegate all'indebita percezione degli aiuti, non al recupero dell'indebito in sé.

  • Regolamento n. 796/2004

    La previsione sul termine quadriennale e sulla buona fede del beneficiario non si applica ratione temporis alle domande relative a campagne antecedenti al 1 gennaio 2005.

  • Regolamento CE n. 2419/2001

    art. 54, co. 2; art. 49, co. 5.2

    Le disposizioni richiamate non si applicano ratione temporis alle domande di aiuto riferite a campagne anteriori al 1 gennaio 2002, come quelle oggetto della controversia.

  • Regolamento CE n. 2955/1995

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della prescrizione del credito di recupero.

  • art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e l'eventuale omissione della comunicazione del rinvio non determinano, da sole, nullità utile a chi si duole se il gravame sia stato comunque deciso nel merito o in rito diverso dall'improcedibilità.
  • Per il recupero di aiuti comunitari indebitamente erogati, in mancanza di una disciplina speciale temporalmente applicabile, opera nell'ordinamento italiano il termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
  • Le disposizioni europee che introducono un termine quadriennale e valorizzano la buona fede del beneficiario non possono essere applicate retroattivamente a campagne o domande di aiuto anteriori alla loro entrata in vigore secondo il relativo ambito temporale.
  • Le censure che contestano il criterio di calcolo o le modalità del recupero devono essere specificamente dedotte e risultare già prospettate nei gradi di merito; in cassazione non è consentito introdurre una critica astratta e generica delle modalità di riparto delle somme recuperate.
  • Le norme previste per le sanzioni amministrative non possono essere automaticamente trasposte alla diversa fattispecie del recupero dell'indebito percepito a titolo di aiuto comunitario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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