Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva riconosciuto in prededuzione il credito di una società che aveva eseguito prestazioni di smaltimento rifiuti, ritenendo che tali attività fossero riferibili al risanamento ambientale degli impianti produttivi essenziali del complesso industriale. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa valutazione di fatti decisivi, sostenendo di avere contestato la riferibilità dello smaltimento rifiuti al risanamento ambientale; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, deducendo che le attività individuate da specifici codici CER, relative a smaltimento di rifiuti esterni, sarebbero estranee all’attività di smaltimento esterno riconosciuta come essenziale per il risanamento ambientale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa al significato del concetto richiamato dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 sia una questione di diritto, mentre l’individuazione in concreto dell’oggetto della prestazione e della causa del credito sia questione di fatto; tuttavia, i motivi erano costruiti in modo apodittico, senza indicare i documenti decisivi né il contenuto delle relazioni tecniche di parte da cui sarebbero emersi i fatti asseritamente trascurati dal tribunale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
principio della perpetuatio
la rinuncia al mandato dei difensori non produce effetti se non è nominato un altro difensore, per effetto della perpetuatio dell’ufficio difensivo
richiamato come norma la cui violazione era dedotta per omessa valutazione di fatti decisivi; la Corte ha però osservato che i motivi erano apodittici e non supportati dall’indicazione dei documenti decisivi
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omessa valutazione di fatti decisivi
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003
il suo concetto di riferimento è qualificato come questione di diritto, mentre la concreta riferibilità della prestazione e la causa del credito sono questioni di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la corretta individuazione del significato della disposizione che disciplina la prededuzione o altro regime del credito è questione di diritto, ma la verifica della concreta riferibilità della prestazione al fatto costitutivo del credito è questione di fatto.
- Il motivo di ricorso che denunci l’omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente i documenti e gli elementi istruttori da cui tali fatti emergono, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva o apodittica.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può tradursi in una generica contestazione del convincimento del giudice di merito, ma richiede l’indicazione puntuale degli elementi di prova asseritamente trascurati.
- La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti processuali immediati ove la parte non provveda alla nomina di altro difensore, in applicazione del principio di perpetuatio dell’assistenza difensiva.
Come è indicizzato
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