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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18957/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d'imposta 2003, con il quale l'Ufficio contestava la maggiore IVA e le sanzioni per l'indebita applicazione del regime del margine nelle cessioni di autovetture acquistate da cedenti comunitari. Secondo l'accertamento, i cedenti erano soggetti IVA e la mera indicazione in fattura del regime del margine non bastava; il cessionario avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi sulla mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provato, su elementi oggettivi, che il contribuente dovesse sapere di partecipare a un progetto evasivo e che avesse elementi per dubitare della regolarità delle fatture. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: violazione della disciplina unionale IVA e motivazione apparente/inesistente, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il principio di diritto della fase rescindente senza considerare lo ius superveniens derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che imporrebbe all'Amministrazione di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode IVA; inoltre lamentava omesso esame di un fatto decisivo, ossia ulteriori passaggi di proprietà emergenti dai libretti di circolazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione apparente, perché la sentenza di merito conteneva un percorso argomentativo sufficiente. Ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame di fatto decisivo, poiché la questione dedotta attiene a un tema di diritto e, comunque, i libretti di circolazione erano stati esaminati. Quanto alla violazione di legge, ha osservato che la direttiva IVA 2006/112/CE invocata non era applicabile al periodo d'imposta 2003; soprattutto ha affermato che la giurisprudenza UE, da Kittel a Mahagében, non ha introdotto uno ius superveniens contrario al principio già affermato: spetta all'Ufficio provare, con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA a monte. La CTR del rinvio si è quindi correttamente attenuta al principio di diritto già enunciato in sede rescindente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto e vizi motivazionali ricondotti alla violazione di legge.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    motivazione apparente e/o inesistente

    la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo quando la motivazione sia priva dell'illustrazione del percorso logico della decisione.

  • Direttiva 2006/112/CE

    artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a), 220, punto 1, 226 e 273

    richiamata dal ricorrente come disciplina unionale dell'IVA, ma ritenuta non applicabile al caso concreto perché il periodo d'imposta era il 2003.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto che sussistono i presupposti processuali

    fonte del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    inserito dall’art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo riconoscibile; non è sufficiente una motivazione sintetica se consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura, sotto l'apparenza del fatto storico, investe in realtà una questione di diritto oppure quando il fatto dedotto risulta comunque esaminato dal giudice di merito.
  • In materia di IVA e operazioni soggettivamente sospette, l'Amministrazione deve provare, sulla base di elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode a monte; non è corretto configurare una responsabilità oggettiva del contribuente.
  • La giurisprudenza della Corte di giustizia UE in tema di frodi IVA non esonera il cessionario da ogni onere collaborativo, ma non consente di invertire integralmente il carico probatorio ponendo a suo esclusivo carico la prova negativa della buona fede.
  • Quando il giudice del rinvio si conforma al principio di diritto già enunciato nella fase rescindente, non può configurarsi un errore di diritto solo perché la parte invochi un preteso mutamento giurisprudenziale europeo, se tale mutamento non è effettivamente intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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